Mio marito è venuto a mancare due anni fa per una brutta malattia: il padre, mio suocero, che a sua volta era vedovo, è deceduto due giorni fa, lasciando una grossa eredità.
Mio marito era figlio unico, e dalla nostra relazione abbiamo avuto due splendidi figli.
Mio suocero, invece, ha una sorella ancora in vita.
Ora vorrei sapere, dato che mio suocero non ha fatto testamento, chi riceverà l’eredità?
Io, i miei due figli o la sorella del defunto?
Se un figlio è premorto (venuto a mancare prima dell’apertura della successione) e ha a sua volta figli, questi ereditano la parte che gli sarebbe toccata dividendola tra loro sempre in parti eguali, in base al diritto di rappresentazione (Codice Civile articoli 467-469).
Questo stabilisce che i figli subentrano al genitore che non può (per morte o rinuncia) succedere al de cuius.
Ai fratelli del de cuius (correlati), in questo caso (vista la presenza di discendenti in linea retta) non va niente.
Ma nemmeno a lei (nuora).
Pertanto, venendo alla suo domanda i suoi figli riceveranno in quote uguali (50% e 50%), l’eredità di suo suocero: la successione in questo caso spetta a loro.
Ecco uno schema molto utile che può semplificare la questione in materia di successione senza testamento:
- in caso di rinuncia o premorienza possono essere rappresentati solo i discendenti e i fratelli. Ciò significa che quando i figli e i fratelli del defunto sono premorti oppure rinunciano all’eredità, subentrano nei loro diritti i rispettivi discendenti, in virtù della cosiddetta rappresentazione. In questo caso l’eredità si divide per stirpi, cioè si attribuiscono le quote che spetterebbero ai soggetti premorti o rinuncianti, e queste vengono a loro volta divise tra i rispettivi discendenti.
- esempio di successione per stirpi (e non per capi) – il de cuius lascia due figli, Primo e Secondo, i quali a loro volta hanno due figli ciascuno. Se Primo e Secondo rinunziano all’eredità, si avrà delazione per rappresentazione a favore dei figli. Se anche uno dei figli di Primo rinunzia all’eredità, la sua quota si accresce solo a favore dell’altro figlio di Primo, non anche a favore dei due figli di Secondo, come invece si avrebbe se i quattro succedessero (per rappresentazione) per capi e non per stirpi.
- esempi di divisione per stirpi (e non per capi) – alla morte di Tizio i suoi due figli, Caio e Sempronio, sono entrambi premorti, lasciando rispettivamente Caio tre figli (Primo – Secondo – Terzo) e Sempronio quattro figli (Quarto – Quinto – Sesto – Settimo e Ottavo); quest’ultimi sono viventi e raccolgono la metà dell’asse ereditario dividendolo, poi, per capi in quattro parti uguali. I figli di Caio invece sono morti e hanno lasciato rispettivamente, due, quattro, e tre figli. Della metà del patrimonio (di Tizio) spettante a Caio si faranno tre parti uguali, una delle quali va i figli di Primo (1/2 ciascuno) un’altra andrà ai figli di Secondo (1/4 ciascuno) e l’ultima parte andrà ai figli di Terzo (1/3 ciascuno).
- coniuge e ascendenti non possono essere rappresentati in caso di rinuncia o premorienza; in caso di premorienza di entrambi i genitori del de cuius succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
- discendenti e ascendenti chiamati all’eredità devono intendersi compresi entro il 6° grado di parentela.
30 Novembre 2017 · Andrea Ricciardi