Dovrà attendere che sua madre passi a miglior vita (naturalmente il più tardi possibile): poi potrà, assistita da un avvocato, proporre domanda giudiziale di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione, menzionando in essa l’esistenza di determinati beni (donati in vita dal de cuius) e facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire.
Infatti, l’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione (Cassazione civile sentenza 8510/2018).
Peraltro, l’articolo 737 del codice civile dispone che i figli del de cuius, i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (compreso quanto ricavato dall’usufrutto), salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (nel testamento o nell’atto di donazione).
Tuttavia, la dispensa alla collazione dei beni donati in vita o ereditati in base a disposizioni testamentarie che violano la quota riservata ai legittimari, valgono solo per la quota della massa ereditaria che non eccede quella disponibile (a proposito della quota riservata e disponibile nella successione testamentaria e in quella legittima in caso di donazioni effettuate in vita ai legittimari, si consulti questo articolo).
19 Settembre 2019 · Chiara Nicolai