Ho un debito importante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e una banca: sono nullatenente e titolare di una pensione di Euro mille e 400, di cui 700 Euro dovuti al coniuge separato come assegno di separazione legale. Attualmente non vi è nessuna procedura esecutiva nei miei confronti. Qualora dovesse mancare la mia ex moglie, avrei diritto ad una quota della sua eredità (casa di proprietà), insieme ai nostri 2 figli (presumo 1/3 a testa). La mia intenzione sarebbe di rinunciare all'eredità, tuttavia i creditori avrebbero diritto ad impugnare la rinuncia. Vorrei evitare tale situazione, pertanto sto valutando ogni ipotesi che permetta ai nostri 2 figli di diventare unici eredi della madre. Le soluzioni proposte sono le seguenti: - i figli accettano l'eredità ma il sottoscritto no, in questo modo ho letto che i creditori non potrebbero obbligarmi da accettarla - chiedo il divorzio, in questo modo non avrei diritto ad ...
All'ex coniuge, titolare del diritto di corresponsione periodica di un assegno di divorzio, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali, relativi all'assegno di divorzio, sono stati soddisfatti in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito. Tale assegno, in favore dell'ex coniuge precedentemente beneficiario dell'assegno di divorzio, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, al ...
Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite in casa coniugale di proprietà di terzi
Mio padre, rimasto vedovo, ha acquistato l'immobile ove risiedeva intestandoselo come prima casa e, pochi mesi dopo, ha contratto un nuovo matrimonio, in regime di comunione dei beni. La nuova moglie, proprietaria di un'altra abitazione, non ha mai trasferito la residenza nella casa acquistata da mio padre. Durante l'anno alternavano la convivenza in una o nell'altra abitazione. Mesi prima di morire, con atto notarile, mio padre decideva di vendere la nuda proprietà dell'immobile, precedentemente acquistato, ai suoi due nipoti con la salvaguardia dell'usufrutto per sè stesso. Dopo la morte di mio padre la moglie vi dimora stabilmente, ma vi ha diritto ad abitare, considerando che non provvede a pagare le utenze domestiche (ancora intestate al de cuius) e le altre spese? ...