Successione in atto e somme lasciate dal defunto su conto corrente – Perchè la banca crea problemi e non liquida il saldo agli eredi?


Eredità e successione





Un mese e mezzo fa è venuto a mancare mio padre ed io e mio fratello, abbiamo ereditato (con quote pari al 50%) diversi beni (immobili e non): tra le varie cose si configura un conto corrente intestato a mio padre. Per poter entrare in possesso della mia quota, ho informato la banca, consegnando il certificato di morte e la documentazione anagrafica inerente la successione. L’istituto di credito, però, per liquidare la mia parte, ha richiesto obbligatoriamente anche la presenza di mio fratello in banca, che deve dare il suo assenso. Il problema è che lui è fuori per lavoro e non tornerà in italia prima di tre mesi. Non mi hanno accettato neanche una delega firmata e inviata via fax. Come posso fare? E’ legale tutto ciò?

La liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del defunto può essere effettuata dalla banca solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi ed è preclusa alla banca la possibilità di procedere alla liquidazione pro quota in favore dei singoli eredi dei beni depositati sul conto corrente del de cuius.

I singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto. Al contrario, in caso di apertura della successione, i saldi attivi sui rapporti intrattenuti dal de cuius con l’intermediario cadono in comunione ereditaria, fintanto che essa non si sciolga mediante una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi ovvero mediante un provvedimento giudiziale.

In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha statuito che in tema di divisione di beni ereditari le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. I crediti non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi (così, Cassazione 12192/2007 nonché 24657/2007 a sezioni unite) e, nel medesimo orientamento, la sentenza della Corte Suprema 640/2000, secondo la quale i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni del Codice civile.

5 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi


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