Posto che vi sono due creditori in possesso di un titolo utile per ottenere il sequestro del quinto, vorrei avere conferma che il secondo creditore non può subentrare pro-quota al sequestro del quinto qualora il primo abbia già ottenuto il sequestro e siano trascorsi più di 10 giorni dall’ordinanza del Giudice e dalla notifica all’INPS.
In particolare se è rilevante per il creditore tardivo che l’ente erogatore non abbia ancora trasferite fisicamente al primo creditore le somme a lui dovute, ma le abbia al momento soltanto accantonate.
L’intervento di un secondo creditore (munito di titolo esecutivo) nel procedimento da altri avviato, deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata dal giudice per l’assegnazione. Di conseguenza, gli interventi spiegati oltre tale limite temporale sono considerati tardivi.
L’udienza fissata dal giudice per l’assegnazione delle somme pignorate, infatti, rappresenta un momento del procedimento esecutivo assai rilevante, in quanto segna il momento preclusivo per l’intervento tempestivo di eventuali ulteriori creditori, finalizzato ad ottenere l’assegnazione pro quota.
E’ quanto dispone l’articolo 525 e seguenti del codice di procedura civile.
27 Marzo 2017 · Marzia Ciunfrini