Su prescrizione cartelle esattoriali e impugnazione estratto di ruolo


Cartella esattoriale prescrizione e decadenza





In merito alla cartelle prescritte non impugnate che si prescrivono tutte, dall’IRPEF alle multe, diritti camerali imposte registro etc etc.

Quesito: è possibile avere una risposta dil perché alcuni siti descrivono con sentenze aggironate da ormai almeno 2 anni che tutte le cartelle suesposte si prescrivono in 5 anni e altri che si sono inchiodate alla prescrizioni decennali con sentenze vecchie di qualche anno fa?

Inoltre per gli estratti di ruolo alcuni dicono di fare ricorso entro 60 giorni, mentre la Cassazione in più occasioni ha affermato che la conoscenza della iscrizione, acquisita mediante l’estratto di ruolo non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto tipico, la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza)

Quindi, ben sapendo della vostra professionalità e conoscenza delle leggi tributarie sono a chiedervi una risposta sincera.

Per quanto ci riguarda le regole sono ben chiare: le cartelle esattoriali originate da omesso o insufficiente pagamento di crediti erariali (irpef, Irap, IVA) si prescrivono in 10 anni. Quelle originata da omesso o insufficiente pagamento di tributi locali o sanzioni amministrative in 5 anni. Per la cartella esattoriale originata da omesso, o insufficiente pagamento del bollo auto, il termine di prescrizione è triennale.

Le prescrizioni brevi (tre e cinque anni) divengono decennali solo a fronte di una sentenza passata in giudicato: cioè se io ricorro contro la pretesa di pagamento del bollo auto, il giudice rigetta il ricorso ed io non presento opposizione, la cartella originata dalla sentenza, anche se riferita al mancato o omesso pagamento del bollo auto, si prescrive in dieci anni.

Per il resto, riteniamo che un pur venendo informalmente a conoscenza di un estratto di ruolo a proprio carico, al debitore convenga attendere la notifica della cartella esattoriale oppure, in assenza di questa, il momento in cui la controparte avvia una procedura cautelare (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutiva (pignoramento del conto corrente, della pensione o dello stipendio) eccependo semplicemente, in tale occasione, l’omessa notifica dell’atto presupposto.

10 Marzo 2018 · Giorgio Valli


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