Sono una studentessa con reddito pari a zero e ho la residenza a casa dei miei genitori, non sono coniugata con il mio compagno, padre del nascituro.
Il prossimo giugno avremo un bambino e mi sto informando sulle possibili forme di sostegno alla maternità e sto cercando di capire se mi convenga spostare il domicilio a casa del mio compagno. Anche se credo che dal punto di vista fiscale sarei comunque a carico dei miei genitori e rientrerei nel loro nucleo familiare ai fini isee. Per questo motivo non posso accedere, credo, all’assegno di maternità del comune, in quanto l’isee supera i limiti previsti.
Per quanto riguarda il bonus bebè ho letto che è possibile presentare l’isee minorenni: in questo caso se il bimbo risultasse nel nucleo familiare del padre sarebbe perfetto perché lui ha un reddito basso, tuttavia ho letto che il bimbo va automaticamente nel nucleo della madre, quindi anche insieme ai nonni? Così l’isee sarebbe sempre sopra i limiti.
Se invece spostassi il domicilio a casa del mio compagno (al momento risiediamo nello stesso comune ma a indirizzi differenti) alla nascita del bambino potremmo costituire un nucleo familiare nostro oppure, per il fatto che io sono a carico dei miei genitori, dovrei comunque indicare i loro redditi nell’isee? Anche perché l’ isee si basa sulla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, in cui io facevo comunque parte del loro nucleo familiare. Insomma c’è speranza di ottenere questo bonus bebè?
Un soggetto maggiorenne, non convivente con i propri genitori, che percepisce un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore a 2 mila e 840,51 euro, si definisce fiscalmente a carico dei propri genitori e rientra, comunque, nel nucleo familiare dei propri genitori, a meno che non sia sposato o abbia figli.
Il nucleo familiare del richiedente l’accesso a prestazioni sociali vincolate alla preventiva Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata all’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), quale il bonus bebè, viene fotografato, per quel che riguarda i componenti che ne fanno parte, prendendo in considerazione lo stato di famiglia anagrafico alla data in cui la dichiarazione viene presentata.
I redditi da dichiarare, invece, saranno quelli che ciascun componente il nucleo familiare ha denunciato nella dichiarazione fiscale presentata l’anno precedente, e, pertanto, relativa al periodo d’imposta di due anni prima.
Questo per dire che, se alla nascita del bambino lei risiederà presso il suo compagno, il nucleo familiare per la DSU/ISEE minorenni sarà formato esclusivamente da madre, padre e bambino.
Naturalmente, quanto scritto vale, oltre che per il bonus bebè, anche per altri eventuali benefici, statali o comunali, finalizzati al sostegno della maternità.
9 Dicembre 2018 · Genny Manfredi