Ho un dubbio riguardo l’interpretazione dell’articolo 8 (prestazioni per il diritto allo studio universitario), comma 2, lettera (a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE).
La norma in discussione afferma che in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta’ di un suo membro;
b) presenza di una adeguata capacita’ di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Nella mia situazione ho, ad oggi, residenza fuori dal nucleo familiare di origine da oltre due anni ma in abitazione intestata al nucleo familiare di origine.
Dovendo effettuare cambio di residenza in abitazione di mia proprietà, risulterei già idoneo alla qualifica di studente indipendente oppure si calcolano due anni dall’ultima data di cambio residenza?
Se all’atto della sottoscrizione della DSU risultassi quindi residente nel mio appartamento (non della famiglia di origine) e fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da oltre due anni, sarebbero rispettate le condizioni del punto a) ?
A nostro parere il testo della norma di cui si discute è chiaro e prevede che lo studente debba aver avuto la residenza degli ultimi due anni in una unità abitativa non di proprietà di un membro della famiglia anagrafica di origine.
Per attagliarsi favorevolmente alla sua attuale situazione, la norma, infatti, avrebbe dovuto essere scritta in modo molto diverso, ad esempio:
(a) residenza in alloggio fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi.
Per come è formulato il requisito non c’è spazio ad una interpretazione diversa: in pratica non si ammette nemmeno che l’unità abitativa di residenza in cui lo studente abbia alloggiato negli ultimi due anni sia appartenuta ad un membro della famiglia di origine che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi da parte dello studente, non faccia più parte della famiglia di origine (ad esempio, il requisito non sarebbe stato comunque rispettato se la casa in cui lo studente avesse avuto residenza negli ultimi due anni fosse appartenuta ad un fratello dello studente convivente con i genitori dello studente – quindi membro della famiglia di origine dello studente – il quale avesse poi contratto matrimonio e fosse uscito dalla famiglia anagrafica dei genitori dello studente prima della data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi da parte del fratello studente).
29 Settembre 2019 · Ludmilla Karadzic