Sospensione procedure esecutive di espropriazione per l’abitazione principale

Il termine per la sospensione dell' espropriazione immobiliare che l’ultimo decreto ha spostato al 30 giugno 2021 vale solo per il debitore residente


DOMANDA

Ho in corso una procedura di pignoramento immobiliare (c’è già un custode nominato dal giudice delle esecuzioni) e non ho la residenza (ma ho inoltrato la richiesta all’ufficio preposto del comune) presso l’immobile oggetto dell’esecuzione. Essendo l’unico appartamento di mia proprietà ove mi fosse concessa la residenza posso appellarmi alla sospensione causa covid 19 delle procedure di vendita all’asta da parte della banca e per quanto ancora, nelle more di eventuali allungamenti dei termini di salvaguardia degli esecutati?


RISPOSTA

Premesso che per abitazione principale deve intendersi l’immobile nel quale il possessore o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, va ricordato che il termine per la sospensione delle procedure di espropriazione immobiliare che l’ultimo decreto ha spostato al 30 giugno 2021, si riferisce esclusivamente all’ abitazione principale del debitore escusso, ovvero a situazioni in cui il proprietario debitore o il suo nucleo familiare avevano la residenza, nell’immobile espropriando, alla data di notifica dell’atto di pignoramento.



6 Aprile 2021 - Patrizio Oliva


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