Sospensione procedura riscossione cartella


Ho ricevuto diversi solleciti di pagamento per sanzioni stradali e relativo fermo amministrativo.





Ho ricevuto diversi solleciti di pagamento per sanzioni stradali e relativo fermo amministrativo. Nella prima richiesta da parte dell’ente ho rateizzato l’importo pagando la prima rata ma poi, causa disoccupazione, la pratica non è andata a buon fine. Nelle successive due richieste di pagamento da parte dell’Ente, nella prima non vi è riferimento di acconti versati, nella seconda oltre a non esserci riferimento di tale acconto, la cartella è stata inviata all’indirizzo della mia vecchia residenza e non quella attuale. Posso fare qualcosa affinché questa cartella venga annullata o che venga rivalutata la mia posizione da parte dell’ente creditore?

I debitori decaduti dal beneficio della rateazione (coloro, cioe’, che non hanno pagato otto rate, anche non consecutive, del piano di rateazione precedentemente concesso) possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

  1. la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
  2. la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.

Il nuovo piano di rateazione concesso per il debitore decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Per quanto riguarda gli acconti versati nel piano di rateazione decaduto, essi possono esser fatti valere all’atto del pagamento della cartella esattoriale, richiedendo uno sgravio parziale.

Per quanto attiene, invece, l’eventuale errore di notifica dell’ultima cartella esattoriale, conviene eccepirlo una volta decorsi i termini di decadenza (per le cartelle esattoriali originate da multe, ad esempio, dopo che siano passati cinque anni dalla notifica del verbale) ed appena Equitalia avvierà azioni esecutive sulla base del mancato pagamento del debito iscritto a ruolo: in modo da evitare eventuali ri-notifiche, nei termini, della cartella stessa e poterne chiedere l’annullamento al giudice competente.

Tuttavia, non va fatta confusione fra la notifica della cartella esattoriale con la consegna di un sollecito di pagamento per una cartella esattoriale già notificata. Il sollecito di pagamento, infatti, spedito per posta semplice, e’ una sorta di promemoria con l’invito a mettersi in regola e per esso non è prevista una vera e propria notifica.

4 Maggio 2015 · Paolo Rastelli


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