Sospensione di decadenza e prescrizione delle cartelle esattoriali per un evento eccezionale qual è la diffusione epidemiologica da coronavirus


Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, emergenza coronavirus o virus covid19





Vorrei capire esattamente che impatto il blocco delle attività di riscossione fino al 31/05/2020 con la prescrizione delle cartelle già emesse da ADER. Se ho una cartella che si prescrive (per il termine quinquennale) il 05/10/2020 tale data è spostata al 31/12/2022? Per 2 mesi di sospensione è corretto sospendere la prescrizione per oltre 2 anni?

L’articolo 67 del decreto legge 18/2020 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) dispone che che sono sospesi dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Fra gli enti impositori deve intendersi inclusa l’Agenzia delle Entrate e fra gli uffici degli enti impositori è compresa l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Il comma 4 dell’articolo appena citato aggiunge poi che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga a quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, l’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015.

Secondo il citato articolo 12 (comma 2) del decreto legislativo 159/2015, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Poichè il decreto legge 18/2020 sospende in tutti i Comuni italiani, dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, se ne deduce, in particolare, che la riscossione di una cartella esattoriale, la cui prescrizione dei termini di riscossione sarebbe intervenuta il 5 ottobre 2020 (sempre ammesso che entro tale data l’agenzia delle Entrate Riscossione non avesse notificato al debitore una comunicazione interruttiva per la pretesa portata dal titolo esecutivo di cui si discute) potrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2020.

In merito alla seconda domanda, se sia corretta o meno la norma di cui all’articolo 67, comma 4, del decreto legge 18/2020, non abbiamo nulla da dire, se non che si tratta di una legittima scelta politica di un governo legittimo anche se orientato, evidentemente, a sinistra.

12 Aprile 2020 · Ludmilla Karadzic


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