La sospensione del pagamento delle rate del mutuo per intervenuta perdita del posto di lavoro è stata rifiutata dalla banca


Sospensione pagamento rate mutuo e prestiti





Ho fatto richiesta in banca della sospensione mutuo per perdita impiego, ma mi è stata rifiutata perché da banca Italia risulto cattivo pagatore verso finanziamento accesi con altri istituti. La domanda è: lo possono fare? L’articolo 1 comma 246 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) dice che è stata approvata una proroga per la sospensione dei mutui e dei finanziamenti della sola quota capitale. Allora come posso fare a difendermi dalla banca?

Effettivamente l’articolo di legge da lei citato, recita: Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni a decorrere dal 1° ottobre 2018 e previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2018 al 2020.

Tuttavia, questo accordo (fra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori) non è stato ancora perfezionato: l’ultima proroga è scaduta il 31 luglio 2018.

E’ stato rifinanziato, invece, il Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa gestito da Consap: il Fondo consente ai mutuatari di richiedere, alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, la sospensione del pagamento dell’intera rata fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi al mutuatario nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

– perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
– morte;
– handicap grave o condizione di non autosufficienza.

I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30 mila euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.

La domanda va presentata seguendo le istruzioni riportate qui.

La banca, pertanto, non essendo in corso alcuna convenzione o accordo, è libera di finanziare (in effetti si tratta di erogare un prestito) la sospensione del mutuo in base a proprie valutazioni sul merito creditizio (credit score) del mutuatario richiedente il beneficio.

30 Gennaio 2019 · Piero Ciottoli


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » La sospensione del pagamento delle rate del mutuo per intervenuta perdita del posto di lavoro è stata rifiutata dalla banca. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.