Sospensione rate mutuo con decreto Cura Italia – Si rischia di venire inseriti nelle black list delle centrali rischi?


Emergenza coronavirus o virus covid19, sospensione pagamento rate mutuo e prestiti





Sta circolando, persino in televisione, una notizia sulla sospensione dei mutui prevista nel Cura Italia: ovvero che se si chiede la sospensione del mutuo scatta l’obbligo della banca di segnalazione alla centrale rischi, col rischio di finire, quindi, in una sorta di black list.

E’ vero?

La notizia è falsa, non c’è nessun obbligo per l’istituto di credito, ma non solo: se ciò avvenisse si tratterebbe di un abuso bello e buono, visto che i clienti che in questo periodo di eccezionale gravità richiedono la sospensione non sono certo dei cattivi pagatori.

Infatti, il Governo ha previsto, senza alcuna ripercussione negativa per il mutuatario, di poter accedere ad una serie di misure di protezione, ampliando, per quanto riguarda i mutui prima casa, le misure del Fondo di Solidarietà Mutui.

Ricordiamo che la novità del Cura Italia è nell’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui (gestito dalla Consap) per l’acquisto della prima casa (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge) per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019.

Ovviamente, per la conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.

La sospensione del mutuo può essere fino a 18 mesi massimi e riguardare il finanziamento per l’acquisto della prima casa.

Inoltre, il titolare del mutuo deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito famigliare.

Rientrando nei seguenti casi:

  • aver perso il lavoro, ovvero esservi visti cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; il lavoro parasubordinato; quello di rappresentanza commerciale o di agenzia. Rientrano anche quelli che sono stati sospesi dal lavoro o che hanno una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.
  • Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, essere in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
    3) In caso di morte o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.
  • rispettati questi requisiti, si può accedere alla facilitazione per i mutui per l’acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo, però, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

25 Marzo 2020 · Stefano Iambrenghi


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