Mia mamma a causa del Coronavirus, aveva iniziato a lavorare per la stagione estiva in una struttura alberghiera (come tutti gli anni) ma purtroppo al momento si trova con il contratto sospeso senza sapere quando potrà riprendere il lavoro.
Ovviamente non riuscirà al momento a pagare le rate del mutuo e voleva richiedere la sospensione in base al nuovo decreto “Cura Italia”. Il problema nasce dal fatto che lei ha già avuto anni fa una sospensione del mutuo di 18 mesi poiché mio papà si era ammalato di leucemia e non riusciva.
Può richiedere comunque la sospensione? Il mio papà attualmente non lavora poiché appena iniziato ha subito due interventi al cuore a causa di un infarto.
Aggiungi inoltre che mio babbo ha fatto richiesta all’Inps per la pensione di invalidità, ma al momento ancora non ha ottenuto risposta.
In verità, al momento, il lavoratore dipendente può ottenere la sospensione del pagamento del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, accedendo al Fondo di solidarietà gestito da Consap, ma solo dopo che si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro per l’intestatario o in caso di morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80% per l’intestatario.
L’articolo 26 del decreto legge 9/2020 (misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) consente l’accesso al Fondo anche in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
L’articolo 54 del successivo decreto legge 18/2020 (Cura Italia) demanda ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle necessarie disposizioni di attuazione dell’articolo 26 del decreto legge 9/2020.
Insomma, siamo ancora al livello di fuffa e di dichiarazioni mediatiche ad effetto, via Facebook, senza alcuna sostanza.
27 Marzo 2020 · Ludmilla Karadzic