Sospensione della fornitura di gas per morosità


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Esiste una norma chiara che indica che la sospensione di una fornitura di gas non puo essere eseguita di venerdi (tra l’altro con il sistema robotizzato alle 4 del mattino)? Se esiste, considerato che viene l’operatore lunedì mattina a ristabilire il gas, come e dove posso rimostrare il disagio avuto, considerato che in casa abbiamo anche un bimbo di 3 anni?

Se il cliente non paga entro la scadenza indicata nella bolletta del gas, il venditore (per capirci Enel, ENI gas e luce, Edison et similia) per poter eventualmente sospendere la fornitura, deve costituirlo in mora, inviandogli, all’indirizzo indicato per le comunicazioni, una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) ed indicandogli il termine ultimo per saldare il conto.

Nel caso in cui il pagamento non venisse comunque effettuato, nonostante la comunicazione di messa in mora, il venditore non potrà richiedere al distributore locale (Italgas, 2i Rete gas, UnaReti, eccetera) di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora.

Trascorso il termine di tre giorni lavorativi a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora, la sospensione può avvenire anche di venerdì, senza alcun divieto di fascia oraria, indipendentemente dalla circostanza che presso l’utenza risiedano anziani, donne e/o bambini.

La fornitura non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, invece, ai clienti, definiti “non disalimentabili”, ovvero strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.

Se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini appena sopra indicati, il cliente moroso ha diritto ad un indennizzo automatico (30 euro per ogni giorno in meno rispetto ai tre giorni lavorativi previsti).

In ogni caso, al cliente moroso verrà addebitato il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Per contestare l’omessa notifica di costituzione in mora e richiedere, documentandolo, un maggior danno rispetto all’indennizzo automatico è possibile adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ma prima bisogna necessariamente esperire un tentativo di conciliazione (obbligatorio) anche utilizzando il servizio presso ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) disponibile a questo link.

L’accordo raggiunto a conclusione di una procedura conciliativa, una volta formalizzato, ha valore legale e vincola entrambe le parti al suo rispetto. Se non si raggiunge un accordo in sede di conciliazione obbligatoria, ognuna delle parti sarà libera di rivolgersi al giudice ordinario.

5 Ottobre 2019 · Stefano Iambrenghi


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