Sospensione degli accantonamenti in seguito a pignoramento presso terzi dovuti all’Agente della Riscossione in epoca Coronavirus


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Volevo sapere se la sospensione dei pignoramenti presso terzi, prevista dal Decreto Rilancio 34/2020 art.152 prima e dal Decreto Agosto art.99 dopo, riguardano solo stipendi e pensioni oppure anche per quelli effettuati presso il datore di lavoro, da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni per delle cartelle esattoriali, dove vengono trattenuti gli importi sulle provvigioni.

Il reddito da lavoro autonomo rientra tra le sospensioni previste nei decreti legge sopra indicati? Nei DL Rilancio ed Agosto si indica oltre a Stipendi e pensioni anche ALTRE IDENTITà DI LAVORO, in questa dicitura voi ritenete che rientri anche il lavoro autonomo? Forse una vostra risposta a questa problematica potrebbe risultare utile a tanti e non solo al sottoscritto.

Gli articoli di legge citati parlano chiaro: la sospensione degli accantonamenti dovuti dal terzo pignorato all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) in attesa del provvedimento giudiziale di assegnazione è limitata a stipendi e pensioni e non alle provvigioni.

Non ci sembra analogicamente estendibile alla casistica di cui si discute, la sentenza 685/2012 della Corte di cassazione, secondo la quale – alle provvigioni ed ai compensi, comunque denominati, percepiti dai lavoratori parasubordinati (come gli agenti di commercio monomandatari), in ragione di un rapporto di collaborazione di agenzia e rappresentanza commerciale – si applicano gli stessi limiti del pignoramento previsti per lo stipendio del lavoratore subordinato.

Peraltro, nel decreto legge 34/2020 (Rilancio) e nel decreto legge 104/2020 (Agosto) si dispone la sospensione non dei prelievi per pignoramento già decretati dal giudice adito dal creditore, bensì solo degli accantonamenti per atti di pignoramento presso terzi notificati da Agenzia delle Entrate Riscossione al datore di lavoro del debitore escusso dopo il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del primo provvedimento) afferenti esclusivamente pensioni e stipendi; o anche notificati prima di quella data senza, però, che il relativo accantonamento sia stato avviato.

Le indennità a cui si fa riferimento nel testo dei due decreti sono, a nostro parere, esclusivamente quelle collegate ad un rapporto di lavoro tipicamente dipendente: indennità di trasferta, di trasferimento, di licenziamento et similia.

3 Settembre 2020 · Tullio Solinas


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