Sospensione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario prima casa quando il mutuatario è un imprenditore danneggiato dall’emergenza sanitaria


Emergenza coronavirus o virus covid19, sospensione pagamento rate mutuo e prestiti





Vorrei chiedere se posso fermare le rate del mutuo nella mia posizione: io sono stato assunto e lavoro regolarmente (da casa) e quindi ricevo lo stesso stipendio. Sono però anche titolare di una società, la quale oramai in questo periodo (pandemia) non sta lavorando per niente.

Poiché gran parte del denaro arriva dalla società e non dallo stipendio, posso chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario per la prima casa?

L’articolo 53 del decreto legge cosiddetto “Cura Italia”, 18/2020 varato dal governo il 16 marzo 2020, dispone che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (17 marzo 2020), in deroga al regolamento ordinario, l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino (dunque, non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la predetta data e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La cosa da chiarire subito è che non è possibile sospendere unilateralmente il pagamento delle rate del mutuo: bisognerà, infatti, attendere che CONSAP renda nota la procedura di accesso al fondo di solidarietà, e, solo allora, si potrà presentare la domanda per fruire del beneficio.

In pratica, qualora l’istanza del mutuatario venisse accolta, sarà il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa a versare direttamente alla banca gli interessi dovuti per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, ovvero per lo spostamento delle nove mensilità sospese alla fine del piano di ammortamento inizialmente accordato al mutuatario.

Naturalmente, bisognerà dimostrare che il calo del proprio fatturato, durante la chiusura dell’attività per l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Fino all’accoglimento della domanda di sospensione, converrà tentare di pagare le rete del mutuo con puntualità.

20 Marzo 2020 · Piero Ciottoli


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