Sollecito di pagamento imposta di registro atti giudiziari.


Notifica atti, notifica atti giudiziari





Il giorno 13/06/2012 cioè ieri, mi è stato recapitato per via posta ordinaria, un sollecito di pagamento imposta di registro atti giudiziari di Euro 377,80, da parte di Equitalia.

Questa imposta dovuta risale al 2002 ed Equitalia asserisce, sempre nel presente sollecito che questo sollecito mi è stato notificato il 23/06/2011.

Premetto che dal 2006 non abito più all’abituale indirizzo, ma a Roma, tuttavia usufruisco il servizio a pagamento delle poste “seguimi” che invia al mio nuovo alloggio tutta la posta del vecchio indirizzo. detto questo, io da Equitalia non ho ricevuto alcun sollecito o notifica e mi sembra strano che il secondo sollecito lo mandano via posta ordinaria tra l’altro con la data del 11/05/2012, praticamente spedita un mese fa cosiderando che ne abbiamo 13/06?

Mi chiedo allora, posso dichiarare inesigibile la richiesta di pagamento per prescrizione dei termini? – non so se sono cinque oppure in questo caso, dieci gli anni per la messa in prescrizione-

Il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione degli atti giudiziari sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento [Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246].

Prima di attivare le procedure previste dalla legge per la riscossione coattiva delle somme non pagate, Equitalia invia al contribuente una serie di comunicazioni.

Fra queste, il sollecito, spedito per posta semplice, è una sorta di “promemoria” che viene inviato a chi ha un debito d’importo non elevato, fino a 10 mila euro, con l’invito a mettersi in regola.

Per verificare l’eventuale prescrizione della pretesa non basta, ahimé, liquidare la questione semplicemente richiamando il fatto che si fruisce da anni del servizio “Seguimi”. Bisogna, invece, recarsi negli uffici di Equitalia ed accedere agli atti per prendere visione della relata di notifica della cartella esattoriale, cercando di individuare le motivazioni per cui non è stata a noi consegnata.

Il più delle volte, questo accade per la temporanea irreperibilità del soggetto cui è destinato l’atto e la notifica si perfeziona, comunque, per compiuta giacenza.

Ma, anche nel caso in cui risultassero evidenti vizi di notifica della cartella esattoriale, tali da comportare la nullità insanabile della notifica stessa e degli atti conseguenti, bisogna sapere che a noi, comuni mortali, non è dato di dichiarare inesigibile un bel nulla.

L’inesigibilità della pretesa, di cui al sollecito di pagamento, va fatta dichiarare al giudice competente, con un ricorso presentato nei termini e nei modi previsti dalla legge. Nella fattispecie, in occasione del primo atto di riscossione coattiva che le sarà notificato in relazione al mancato pagamento della cartella esattoriale.

14 Giugno 2012 · Annapaola Ferri


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