Sofferenze bancarie censite in Centrale Rischi della Banca d’Italia – La segnalazione è legittima se il creditore valuta sussistere un rischio, seppure minimo, di insolvenza

Appostazione a sofferenza, centrale rischi banca d'italia












La banca con cui lavoro da circa 15 anni nel 2016 a seguito di un periodo di mie difficoltà lavorative dovute a gravi problemi familiari ha fatto segnalazione a sofferenza di un mutuo chirografario, acceso dalla stessa per azzerare il mio fido bancario, di cui non sono riuscita a far fronte al pagamento di parecchie rate.

Dopo avvenuta iscrizione la stessa banca mi ha proposto un ulteriore finanziamento chirografario per l’estinzione del precedente, finanziamento che sto attualmente pagando, ma ha mantenuto, facendo aggiornamenti trimestrali l’iscrizione in crif (l’importo iniziale del debito era di circa Euro 19.000 ad oggi l’importo e’ sceso a circa Ero 9.000), la mie domande sono due:

– Se il vecchio debito da cui e’ scaturita l’iscrizione risulta chiuso perché la banca continua a fare segnalazione di sofferenza?

– La segnalazione a sofferenza nel mio caso era illegittima in quanto la mia situazione finanziaria era dovuta solo a difficoltà transitorie e non avevo altre esposizioni deteriorate tant’e’ che loro stessi mi hanno rifinanziato e mi hanno lasciato il c/c aperto anche se ovviamente con blocco rilascio carnet assegni?

Posso richiedere in prima battuta alla banca e poi all’ABF la cancellazione della segnalazione?

Come ribadito con la sentenza nella sentenza 1725/15, i giudici della Corte di cassazione sono concordi nel ritenere che l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del debitore e non richiede, una previsione di perdita del credito: dunque ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro: ciò che conta è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.

Inoltre, la nozione di sofferenza non è riconducibile a parametri economici predefiniti, univocamente valevoli per ogni fattispecie ed è dunque inevitabile che, in materia, sia dato agli intermediari creditizi un certo margine di discrezionalità in merito alla concreta sussistenza del rischio segnalato.

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24 Giugno 2020 · Ludmilla Karadzic