Sinistro a incrocio: applicato concorso colpa – Ma io avevo la precedenza


In caso di sinistro stradale presso un incrocio non basta esclusivamente avere la precedenza per non vedersi attribuire un possibile concorso di colpa





Un mese e mezzo fa sono stato coinvolto in un incidente presso un incrocio: avendo la precedenza sono passato, a velocità normale, e un veicolo mi ha preso in pieno nella parte posteriore della vettura.

La controparte non ha voluto effettuare la constatazione amichevole e così sono intervenuti i vigili, che hanno redatto i verbali.

A 30 giorni dal sinistro sono andato a ritirare i verbali, e con mia grande sorpresa, non era chiarita la responsabilità totale della controparte.

Qualche giorno dopo mi ha chiamato l’assicuratore spiegandomi che l’altro automobilista coinvolto nel sinistro ha richiesto il concorso di colpa 50/50.

Voglio dire, è lui che non ha rispettato la precedenza, dunque è lui il responsabile!

Mi consigliate di fare causa?

In caso di sinistro stradale presso un incrocio non basta esclusivamente avere la precedenza per non vedersi attribuire un possibile concorso di colpa.

Infatti, è necessario anche dimostrare di non aver violato le regole di prudenza.

Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, l´automobilista riesce ad esonerarsi dalla responsabilità per i danni arrecati all´altro autoveicolo in due modi.

O in via diretta, dimostrando di avere tenuto un comportamento perfettamente conforme alle regole del codice della strada e comunque esente da ogni ipotizzabile addebito di colpa;

O in via indiretta, dimostrando che il comportamento del danneggiato è stato il fattore causale esclusivo dell´evento dannoso, non evitabile da parte del conducente, avuto particolare riguardo alle circostanze del caso concreto ed alla conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza.

Più dettagliatamente, la Corte di Cassazione, con sentenza 3696/18, ha stabilito che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell’altro conducente, onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

Dunque, in parole povere, per escludere qualsiasi forma di responsabilità, al conducente non deve essere ascrivibile, dunque, alcun profilo di colpa.

Pertanto, prudenza quando si guida, anche se si ha la precedenza all’incrocio.

19 Febbraio 2018 · Andrea Ricciardi


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Sinistro a incrocio: applicato concorso colpa – Ma io avevo la precedenza. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.