Simulazione assoluta di una compravendita


La simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi che, in buona fede, hanno acquistato diritti dal titolare apparente





Mia nonna nel 2013 fece una finta compravendita a noi nipoti di un suo negozio poichè le servivano dei soldi per estinguere un proprio debito: il mutuo per pagare l’immobile al tempo ce lo fece prendere mio zio, il quale nel frattempo riscuoteva i soldi dell’affitto del negozio, con la promessa che lo avrebbe pagato lui. Invece non lo pagò del tutto ed ora la banca ci viene a richiedere i soldi del mutuo con segnalazione alla CRIF effettuata già 10 anni fa. Potrei fare causa a mio zio sostenendo la simulazione assoluta della vendita? sono ancora in tempo per richiedergli i danni che mi ha causato?

L’articolo 1415 del codice civile stabilisce che la simulazione non può essere opposta ai terzi (che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente) dalle parti contraenti: questo per dire che se anche gli acquirenti del negozio riuscissero a dimostrare la simulazione dell’atto di compravendita, alla banca mutuante non potrebbe essere opposta la simulazione accertata ed il mutuo resterebbe a carico dei nipoti.

Tipicamente, l’azione giudiziale finalizzata ad accertare la simulazione di un contratto di compravendita viene di solito promossa dal creditore dell’alienante oppure, in contenziosi successori, da un coerede che vuol far emergere la simulazione relativa di un contratto di compravendita dissimulante una donazione intervenuta a favore di un altro coerede da parte del donante de cuius.

Nella situazione esposta, i nipoti possono soltanto chiedere (prima che intervenga la prescrizione decennale):
– l’accertamento del contratto perfezionato verbalmente con lo zio, in base al quale quest’ultimo aveva assunto l’onere di pagare le rate del mutuo in cambio del diritto di riscuotere gli affitti;
– la contestuale restituzione (con gli interessi) degli affitti eventualmente percepiti senza pagare le rate del mutuo.

7 Luglio 2023 · Marzia Ciunfrini


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