Sì possono pignorare gli arretrati degli assegni familiari?


Pignoramento assegni familiari, pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito





A causa di un debito con una banca che non ho finito di pagare mi hanno bloccato il conto corrente: il mese prossimo mi devono arrivare degli arretrati di assegni familiari di mio figlio. Volevo sapere se possono pignorare anche quei soldi

Bisogna distinguere il pignoramento presso il datore di lavoro, quando gli assegni familiari (o assegni per il nucleo familiare) sono erogati con la busta paga, e il pignoramento degli arretrati degli assegni familiari quando sono confluiti su un conto corrente.

Nel primo caso, l’articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti. La busta paga del debitore è dunque pignorabile, presso il datore di lavoro, al netto di oneri fiscali e contributivi nonché al netto degli assegni familiari a cui egli ha diritto.

Se gli assegni familiari vengono accreditati sul conto corrente insieme alla retribuzione mensile dovuta al debitore lavoratore dipendente, si può invocare l’articolo 545 del codice di procedura civile, in base al quale al debitore deve essere lasciata una somma pari al triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale.

Diverso il discorso quando eventuali arretrati degli assegni familiari confluiscono (disgiunti dalla busta paga) sul conto corrente del debitore: qualora le somme dovute siano già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore sottoposto ad esecuzione, non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dalla normativa vigente (nella fattispecie, l’articolo 22 del DPR 797/1955 o l’articolo 545 del codice di procedura civile). Infatti, per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. Ne consegue che, laddove il creditore procedente notifichi un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v’è dubbio che le somme da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentino un credito di lavoro (quindi parzialmente pignorabile), oppure nel caso specifico degli assegni familiari un credito assolutamente non pignorabile. Viceversa, quando il creditore procedente sottoponga a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito dei debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto: in altre parole, il denaro é bene fungibile per eccellenza (Corte di cassazione sentenza 17178/2012.

Possiamo così sintetizzare la massima inerente l’indicata pronuncia: laddove il creditore procedente notifichi un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v’è dubbio che gli assegni familiari da questi dovuti rappresentino un credito alimentare, o se vogliamo, di sussidio. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento somme depositate presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto.

Insomma, una volta confluiti nel conto corrente le somme percepite a titolo di arretrati per assegni familiari risultano completamente riciclate, perdendo qualsiasi relazione con la propria origine e trasformandosi in denaro fungibile.

Il debitore potrebbe opporsi (con ricorso al giudice dell’esecuzione) al pignoramento del conto corrente dove siano confluiti gli arretrati degli assegni familiari erogati dall’INPS al lavoratore dipendente avente diritto, solo qualora il conto corrente fosse esclusivamente utilizzato per il deposito degli assegni familiari stessi (eccependo l’incontestabile sussistente relazione delle somme depositate con la loro origine di sostegno al reddito o sussidio), il che, tuttavia, non è uno scenario realistico. Per cui sarà buona prassi prelevare in contanti gli arretrati degli assegni familiari dal conto corrente, appena dopo l’accredito, o trasferirli su un conto corrente intestato a persona di fiducia.

Fatta questa premessa, va poi precisato che il quesito qui posto verte su una casistica ancora diversa: infatti, il pignoramento del conto corrente è già avvenuto, il saldo (peraltro insufficiente) è già stato prelevato per cui il conto corrente resta non operativo (bloccato), in custodia del terzo pignorato ed in attesa dell’assegnazione delle somme prelevate al creditore procedente da parte del giudice.

In un tale contesto, qualsiasi tentativo di accredito degli assegni familiari non verrà perfezionato per indisponibilità del conto corrente in seguito a pignoramento: pertanto, il debitore può (fin da adesso) aprire un altro rapporto di conto corrente comunicando le nuove coordinate IBAN al datore di lavoro.

24 Luglio 2019 · Simonetta Folliero


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