Ingiunzione di sfratto al conduttore per morosità e fideiussione prestata per la copertura fino a quattro mensilità non versate

Fideiussione prestata per la copertura fino a quattro mensilità non versate












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Il conduttore non mi paga da tre mesi ed io vorrei procedere con l’intimazione di sfratto per morosità, ma nel contratto c’è scritto che lo devo prima diffidare al pagamento tramite raccomandata: inoltre per contratto il conduttore ha prestato una fideiussione che copre tutte le obbligazioni fino a 4 mensilità non pagate. Posso procedere allo sfratto senza fare la diffida e senza chiedere prima al fideiussore?

Come previsto dal contratto di locazione, il primo atto del locatore, di fronte alla persistente morosità dell’inquilino, deve consistere in una lettera di diffida e messa in mora, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale si dà avvio alla decorrenza degli interessi moratori e si sollecita il pagamento dei canoni arretrati, invitando a lasciare libero l’immobile entro il termine indicato (di solito dai 20 ai 30 giorni), pena il ricorso alle vie giudiziali.

Se la diffida non sortisce effetti nei termini comunicati, il locatore, assistito da un avvocato, può agire con l’atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione in udienza per la convalida, nonché, come previsto dall’articolo 658 del codice di procedura civile, con l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (in questo caso, il giudice emetterà decreto ingiuntivo e il locatore potrà soddisfarsi con la fideiussione).

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1 Giugno 2022 · Michelozzo Marra

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