Servizi postali e consegna lumaca – Risarcimento danni


Risarcimento danni, tutela consumatore - servizi postali





Ho inviato una raccomandata AR tramite Poste Italiane che è stata consegnata al destinatario dopo ben quindici giorni, ma, purtroppo, non mi è stata recapitata nemmeno la ricevuta di ritorno: posso chiedere un risarcimento danni?

Senza l’attestato dell’Avviso di Ricevimento (AR), comunemente indicato come Ricevuta di Ritorno (RR), non è possibile avanzare alcuna pretesa di rimborso risarcitorio per il servizio espletato dal vettore Poste Italiane oltre i tempi massimi di consegna dichiarati nella Carta del servizio postale universale di Poste Italiane è redatta in conformità all’articolo 12 del decreto legislativo 261/99 ed alle delibere dell’Autorità di regolamentazione del settore postale (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCom) 184/13/CONS, 413/14/CONS e 600/18/CONS.

Cominciamo col dire subito che per lo smarrimento o il ritardato recapito dell’avviso di ricevimento non è previsto alcun rimborso: tuttavia può essere richiesto, senza costi aggiuntivi, un duplicato all’ufficio postale dietro presentazione della ricevuta di spedizione.

Una volta documentate in modo certo la spedizione e la consegna, per le raccomandate inviate in Italia, la consegna dopo il decimo giorno lavorativo successivo alla spedizione viene forfettariamente indennizzata con il costo della spedizione.

La consegna dopo il ventesimo giorno lavorativo successivo alla spedizione è rimborsata, a forfait, con 15 euro più il costo della spedizione.

Per la consegna dopo il trentesimo giorno lavorativo successivo alla spedizione o in caso di mancato recapito, sempre nelle ipotesi di raccomandata inviata in Italia, si ha diritto ad un indennizzo forfettario di 30 euro più il costo della spedizione.

Naturalmente, qualora si aspiri ad un risarcimento documentabile maggiore di quello forfettario, può essere esperito un tentativo di conciliazione presso AGCOM previo reclamo a Poste Italiano: il tentativo di conciliazione non è obbligatorio se si intende avviare un ricorso giudiziale dopo un reclamo rimasto inascoltato o insoddisfatto.

Il procedimento giudiziale dovrà essere avviato presso il giudice di pace territorialmente competente, per importi inferiori a 5 mila euro o presso il Tribunale per importi superiori. Ricordiamo che per importi inferiori a 1.100 euro, si potrà adire il giudice di pace senza bisogno di essere assistiti da un avvocato.

30 Ottobre 2019 · Patrizio Oliva


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