Nel caso di separazione consensuale e di versamento di una parte dello stipendio al coniuge, il Giudice decide al momento dell’udienza di separazione se pignorare l’importo e versarlo al coniuge separato?
In questo caso la capienza dello stipendio per eventuali pignoramenti ordinari diminuisce, oppure se il coniuge non chiede un’ingiunzione e il pignoramento dello stipendio non viene presa in considerazione al fine della determinazione della capienza residua per eventuali pignoramenti sia ordinari o da parte di Equitalia?
Il giudice si limita a quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento oppure omologa l’accordo consensuale raggiunto dai coniugi.
L’assegno di mantenimento, così determinato, non influisce assolutamente sulla capienza residuale in un eventuale pignoramento dello stipendio; capienza che resta ancorata alla metà della retribuzione mensile al netto di tasse e contributi.
Perchè venga limitata la capienza residuale in successivi pignoramenti dello stipendio è necessario che il coniuge separato beneficiario promuova, a fronte di inadempimento del coniuge separato obbligato, un’azione esecutiva, nei confronti di quest’ultimo.
Solo dopo il pignoramento presso il datore di lavoro, la capienza residuale rispetto a successivi eventuali pignoramenti dello stipendio risulterà pari alla differenza fra la metà della retribuzione netta mensile e l’importo pignorato dal coniuge beneficiario insoddisfatto.
20 Agosto 2015 · Tullio Solinas