Separazione con mio marito e casa in comodato concessa da ex suoceri – Io e mio figlio dovremmo lasciare l’appartamento?


Assegnazione casa coniugale





Vivo da dieci anni in una casa nella periferia di Napoli, concessa in comodato dai genitori di mio marito, da cui mi sono separata un anno fa.

Abbiamo un figlio minorenne, di cui mi è stato concesso l’affidamento.

Mio marito se n’è andato di casa dopo la separazione.

Ora la madre, mia ex suocera, pretende la restituzione dell’appartamento.

Al mio rifiuto ha deciso di farmi causa.

Cosa dice la legge in questi casi?

Dovrò andare via?

Praticamente, lei sta chiedendo qual è la sorte della casa familiare, di proprietà di terze persone e concessa in comodato, in occasione della separazione o del divorzio della coppia: la risposta spontanea sarebbe che se la coppia si divide, la casa familiare di proprietà di una terza persona, torna senz’altro al suo legittimo proprietario, cioè la terza persona.

Ma, sorprendentemente, non sempre va in questo modo.

Molto spesso capita, infatti, che in occasione del matrimonio, o nascita dei nipoti, i genitori di lui o lei, mettano a disposizione della coppia un appartamento, o comunque un immobile di loro proprietà.

Ma che succede se la coppia, successivamente, si separa?

Ebbene, in questo senso la Cassazione più volte si è espressa molto chiaramente.

Già con la sentenza 20448/14, i Supremi Giudici hanno ritenuto che il comodato che ha ad oggetto un immobile del genitore destinato alle esigenze abitative della famiglia del figlio costituisca un comodato di lunga durata, soggetto alle regole del comodato tradizionale.

Ciò implica che il genitore può chiedere il rilascio dell’immobile solo quando cessino le esigenze abitative della famiglia oppure quando vi sia un urgente e imprevisto bisogno di riavere l’immobile stesso.

Da notare, però, che per i giudici non è necessario che il bisogno sia grave in quanto può pure consistere nella necessità di riavere l’immobile per poterlo vendere e superare così una crisi economica improvvisa.

Inoltre, con la sentenza 2506/16 è stato sancito che il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno del coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione dei bene a casa familiare.

Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto sorge per un uso determinato ed ha, in assenza di una espressa indicazione della scadenza, una durata determinabile per relatione, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile.

Bisogna, quindi, distinguere due tipi di comodato:

  • il comodato destinato a soddisfare stabili esigenze abitative familiari, destinato a protrarsi sinché perdurano le suddette esigenze;
  • il comodato senza fissazione di termine, nemmeno implicito, ovvero non destinato a soddisfare stabili esigenze abitative della famiglia, soggetto a risolversi a richiesta dei comodante.

Pertanto, per capirci, lei potrà continuare a vivere nell’abitazione concessa in comodato dalla sua ex suocera purché dimostri un’esigenza familiare (un figlio piccolo che non sa dove vivere, ad esempio) e/o la sua ex suocera non dimostri un urgente e imprevisto bisogno di riavere indietro l’immobile stesso.

1 Dicembre 2017 · Stefano Iambrenghi


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