Mi sono separata con mio marito un anno fa, visto che ho scoperto che mi tradiva con mia cugina, nonché la mia migliore amica.
A causa della separazione e del tradimento scoperto, ho avuto gravi ripercussioni nella mia vita di tutti i giorni.
Una forte depressione, infatti, mi ha portato problemi sul lavoro e sui rapporti interpersonali.
Sto pensando, dunque, di chiedere, oltre al mantenimento già riconosciuto, un risarcimento dei danni non patrimoniali.
E’ possibile questo? Ci sono precedenti?
Sicuramente ci sono dei precedenti giurisprudenziali in materia di separazione tra coniugi: la Corte di Cassazione, infatti, ha affrontato diverse volte questo tema, prendendo delle chiare decisioni in merito.
Già con la pronuncia 8862/2012, gli Ermellini avevano approvato la coesistenza tra addebito del mantenimento e risarcimento del danno non patrimoniale, in caso di tradimento, spiegando che l’obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente, rilevante).
Quanto all’addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all’intollerabilità della convivenza. (ciò anche per l’obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale).
La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, dà luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti.
Inoltre, con la sentenza 610/12, la Suprema Corte aveva sancito che in tema di separazione e infedeltà coniugale, per ottenere il risarcimento danni non patrimoniale va provata lesione dell’integrità fisio-psichica del danneggiato.
Praticamente, in parole povere, è possibile la coesistenza dell’addebito della separazione con il risarcimento del danno. Tuttavia, per ottenere quest’ultimo, va provata la reale lesione subita.
27 Febbraio 2018 · Genny Manfredi
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