Separazione legale ed assegnazione alla madre collocataria della prole della casa da cui si è allontanata da tempo


Assegnazione casa coniugale, separazione personale dei coniugi e divorzio





Mia moglie ha abbandonato la casa familiare, di mia esclusiva proprietà, insieme alle due mie figlie minori appena siamo entrati in crisi coniugale, quando ha saputo che era mia intenzione chiedere la separazione legale: sono ormai passati tre anni e fra poco ci sarà la prima udienza della causa finalizzata a stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge e per le nostre figlie e l’eventuale assegnazione della casa familiare di mia proprietà che mia moglie ha chiesto.

Domanda: ci sono i presupposti per eccepire in qualche modo l’assegnazione alla controparte della casa di mia proprietà come residenza familiare, dal momento che la signora si è volontariamente allontanata da quella casa? Il mio avvocato dice semplicemente di no, ma vorrei da voi qualche spiegazione in più.

A nostro sommesso parere, il suo avvocato ha perfettamente ragione: vero è che l’articolo 337 sexies del codice civile, stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli; che dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà; e che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Tuttavia, il volontario allontanamento dalla casa familiare assegnata a un genitore collocatario della prole minorenne è circostanza assai diversa dal caso, come quello in esame, in cui l’allontanamento è stato attuato in epoca antecedente alla proposizione del giudizio.

In altre parole, secondo noi, il fatto che sua moglie e le due figlie si siano allontanate dalla residenza familiare, per ragioni di intollerabilità di una serena convivenza, non pregiudica in alcun modo l’assegnazione della casa familiare in capo alla genitrice affidataria della prole.

Si può dire, in sostanza, che l’allontanamento dalla casa familiare di sua moglie è stato determinato proprio da esigenze di tutela della prole, e poichè la casa in cui le figlie sono cresciute costituisce la dimora ideale per la prosecuzione della loro crescita, credo che il giudice assegnerà, comunque, la casa coniugale alla signora, nel precipuo interesse delle due figlie minori.

17 Settembre 2019 · Ornella De Bellis


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