Sono separata: mi spetta il 50% di detrazioni fiscali per i figli a carico?


Detrazioni per familiari a carico, dichiarazione dei redditi





Sono separata consensualmente e nell’accordo è stato stabilito che il mio ex marito mi versi mille e 500 euro al mese a titolo di mantenimento (1.000 per le figlie che vivono con me e 500 per la sottoscritta). Poichè dovrò dichiarare questa cifra nel modello redditi, avendo anche un altro piccolo reddito rischio di pagare un bel po’ di tasse l’anno prossimo.

La domanda è se posso avvalermi del 50% delle detrazioni per figli a carico. Il mio ex sostiene che siccome ci passa lui il mantenimento lui solo può godere delle detrazioni. Ma il mio mantenimento (i 500 euro riservati a me) io li uso tutti per le figlie e quindi non avrei diritto anche io a usare le detrazioni?

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia, i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Naturalmente, se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

5 Ottobre 2019 · Giorgio Valli

Per avere diritto alle detrazioni dovrei avere un mio stipendio o vale anche il mantenimento? Non ho altri redditi.

Il problema è questo: per fruire delle detrazioni fiscali non è necessario che lei percepisca uno stipendio, dal momento che l’assegno di mantenimento per il coniuge separato o divorziato può essere dichiarato al fisco come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (per contro, il coniuge obbligato lo deduce dal proprio reddito).

Tuttavia, il solo assegno mensile corrisposto al coniuge separato (l’importo ricevuto per il mantenimento per i figli non è oggetto di tassazione) la lascia in no tax area cioè in una fascia di reddito non soggetto a tassazione. Ora, si beneficia delle detrazioni fiscali solo se si hanno delle tasse da pagare, altrimenti, se il soggetto, come si dice, è incapiente, le detrazioni non si applicano.

In altre parole se ci sono zero tasse da pagare non si possono scontare le detrazioni per figli e familiari a carico, per l’acquisto di medicinali o per il pagamento del ticket sanitario.

Concludendo: fino a quando lei non avrà una situazione economica (un altro stipendio) che le consentirà di percepire un reddito sufficiente a pagare un’imposta sul reddito, le converrà lasciare all’altro coniuge (benché separato) la fruizione del 100% delle detrazioni per i figli a carico. Se pretenderà, come la legge le consente, di fruire comunque del 50% della detrazione (o del 100% addirittura se i figli sono in affidamento non condiviso), il tutto si risolverà in un dispetto nei confronti del coniuge separato e fra i due litiganti l’unico a trarne vantaggio sarà l’Agenzia delle Entrate.

6 Ottobre 2019 · Andrea Ricciardi


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