Senza più possibilità di movimento






Purtroppo ho un debito con Equitalia che non riuscirò a pagare per tutto il resto della vita: ho vinto varie cause, ma purtroppo fidandomi della persona che ha causato il tutto alcune opposizioni non sono state fatte ed ora Equitalia è entrata in azione. Ipotecato un piccolo appartamento realizzato con i soldi raccolti dall’età di 20 anni, pignoramento di 1/5 dello stipendio, pignoramento del conto corrente e di un piccolo investimento che avevo nella stessa banca. Ancora vergine l’auto, senza la quale tra l’altro non potrei più lavorare. Non posso più utilizzare il conto corrente che la banca ha bloccato (su cui ora non c’è più niente dopo il pignoramento). Quindi non posso neanche incassare lo stipendio già decurtato di 1/5, se lo faccio poi non posso prelevare nulla. Non posso depositarlo sul conto dei miei genitori, perché lo stipendio è intestato a me è il conto a loro. Non posso più fare niente, neanche se volessi pagarlo, nel tempo, questo debito (impossibile). Ma non c’è nessuna soluzione?

Una volta pignorato il conto corrente diventa pressoché inutilizzabile, dal momento che le lungaggini giudiziali non consentono una rapida assegnazione al creditore procedente della liquidità su di esso giacente al momento del pignoramento.

Ma, sul conto corrente pignorato non possono essere più effettuati accrediti a qualunque titolo, fino alla sua liberazione.

Nel frattempo, quindi, lei deve necessariamente aprire un altro rapporto per potervi far confluire la retribuzione stipendiale, dopo averne comunicato le coordinate IBAN al datore di lavoro.

Se le entrate sul nuovo conto corrente si limitano al solo stipendio (nessun bonifico, per intenderci, diverso da quello del datore di lavoro) e se, una volta confluitovi l’importo lei lo preleva integralmente (senza lasciarvi eventuali risparmi, il problema dovrebbe essere risolto.

La più recente normativa sul pignoramento del conto corrente di tipo esattoriale (quello avviato da Equitalia o da concessionarie della riscossione per gli enti locali) dispone, infatti, l’impignorabilità dell’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore.

12 Febbraio 2015 · Paolo Rastelli


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