Segnalazione credito a sofferenza in centrale rischi Banca Italia con cessione del credito avvenuta tre anni fa – Si può richiedere la cancellazione?





Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi, centrale rischi banca d'italia





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Ho una segnalazione di sofferenza a perdita che compare solo a CR banca d’italia: sono passati trentasei mesi dalla cessione del credito (a Ifis). Si può richiedere cancellazione? A chi e come va richiesta tale cancellazione?

Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria. La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a “sofferenza”.

I dati in Centrale Rischi vengono visualizzati a ritroso, comprendendo una finestra temporale di trentasei mesi. Se la segnalazione è ancora visibile e non oscurata, ammesso che la cessionaria Banca Ifis l’abbia rinnovata, e se davvero sono decorsi più di tre anni dalla cessione del credito operata dal creditore originario, si tratta probabilmente di un’anomalia del software di gestione dell’archivio elettronico, che va notificata a Banca d’Italia (bancaditalia@pec.bancaditalia.it), dal momento che non è possibile ricondurre la problematica al soggetto intermediario (creditore cedente o cessionario) che effettuato, o rinnovato, la segnalazione.

Peraltro, l’Autorità per la tutela dei dati personali ha recentemente chiarito che la visualizzazione dei dati presenti nelle centrali rischi non può estendersi al di fuori di una finestra temporale, a ritroso, di ampiezza maggiore di un quinquennio (che ha origine dalla prima segnalazione – anche se la stessa è stata successivamente rinnovata da un soggetto cessionario).

STOPPISH

8 Settembre 2018 · Ornella De Bellis

I 5 anni stabiliti ultimamente (ottobre 2017) dal Garante privacy per cancellare qualsiasi segnalazione (diritto all’oblio), devono essere calcolati dalla data di prima segnalazione(che x quanto riguarda banca d’italia non è desumibile dalla visura),oppure dalla data di fine rapporto di finanziamento?

Come noto, le informazioni relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nei Sic non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto.

Con il provvedimento interpretativo 438/2017 del 26 ottobre 2017, l’Autorità per la tutela dei dati personali ha ammesso che la norma sopra riportata rende incerta l’individuazione della data di decorrenza del termine di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati.

Infatti, se, da un lato, si vuole evitare che il termine di trentasei mesi dalla prevista cessazione degli effetti del rapporto contrattuale comporti automaticamente la cancellazione di informazioni relative a inadempimenti non (ancora) regolarizzati, dall’altro la genericità del testo che, a tal fine, considera rilevanti una pluralità di accadimenti (leggasi reiterate segnalazioni) rischia di rendere difficilmente determinabile ex ante il momento in cui i dati personali verranno cancellati, con conseguente incertezza per gli interessati e per gli operatori del settore. Di fatto, l’esperienza di questi anni ha palesato l’esistenza di prassi operative diversificate fra i vari Sic, a conferma dell’opportunità di un intervento chiarificatore del Garante.

Pertanto, in ossequio ai principi generali stabiliti in materia di trattamento dei dati personali (articolo 11 del codice deontologico), l’Autorità ritiene congruo che il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati (fermo restando il termine di riferimento di 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto), non possa comunque mai superare i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento.

Ciò corrisponde alla necessità di non rendere aleatorio e indefinito il termine finale di conservazione dei dati. Nel senso di una determinazione meno discrezionale di tale termine, si pone anche la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento UE 2016/679, la quale, in materia di informativa da fornire all’interessato, prevede che per garantire un trattamento corretto e trasparente, il titolare indichi, tra l’altro, il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

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11 Settembre 2018 · Ludmilla Karadzic

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