Segnalazione di sofferenza in Centrale Rischi per due maledette carte revolving non saldate


Appostazione a sofferenza, carte revolving (credito rotativo), centrale rischi banca d'italia





Nell’anno 2016 essendo correntista della Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, avevo disponibilità di 2 carte di credito con limite di euro mille e cinquecento: purtroppo in quell’anno ho avuto dei problemi economici e non sono potuto rientrare della somma dovuta per il loro utilizzo.

La conseguenze è stata l’iscrizione nel circuito CAI alla sezione CARTER.

La SEGNALAZIONE IN CAI è iniziata nel 2018 e in automatico si è cancellata a febbraio 2020, quindi per decorrenza dei termini di conservazione (24 mesi per le carte di credito).

Premetto che in questi 4 anni non vi era nessuna segnalazione a tal proposito invece nella CENTRALE RISCHI (CR Banca d’Italia). Oggi invece con mio stupore, mi ritrovo iscritto in CR con un credito in SOFFERENZA messo dal Monte dei Paschi riferito a quelle carte di credito.

Ciò mi ha precluso anche la richiesta avanzata alla mia attuale banca (Banca Intesa) per il famoso 25% del mio fatturato del Decreto Curo Italia. Banca Intesa mi ha detto che quel credito a sofferenza visibile in CR è il motivo del rifiuto del prestito richiesto.

Le mie domande sono:

E’ giusto che il Monte dei Paschi mi abbia iscritto ora in CR per quelle due maledette carte di credito prese nel 2016 e cancellatesi in CAI (per decorrenza dei termini) a febbraio 2020?

Perchè in questi anni non vi era presenza in CR ed invece è uscita fuori proprio ora?

L’importo totale della sofferenza ammonta ad Euro 3.700.

Cosa posso fare? Ci sono dei termini di decorrenza in CR in questo caso?

E soprattutto, è legittima la segnalazione del Monte dei Paschi in CR adesso, piuttosto che 2 anni fa? Dato che l’iscrizione in CAI ad esempio me l’hanno fatta subito nel 2018 e non ora).

Fra le categorie di rischio censite nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, rispetto alle quali v’è obbligo, ex lege, di segnalazione alla Centrale Rischi (indipendentemente dall’importo della posizione), rientra quella della sofferenza: l’appostazione a sofferenza è basata su un’autonoma valutazione del creditore (MPS), effettuata al momento della segnalazione, circa il fatto che il rimborso non sia più ritenuto sicuro e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.

Quindi, la segnalazione in CR è stata effettuata quando MPS ha ritenuto non ci fossero più le condizioni e la prospettiva di un adempimento da parte del debitore: si tratta di una procedura legittima e non censurabile, dal punto di vista giuridico. Non c’è alcuna relazione fra segnalazione CAI e quella in CR. I tempi di appostazione a sofferenza e di successiva segnalazione in CR Bankitalia possono ben risultare differiti rispetto al momento in cui è emerso l’obbligo di segnalare il debitore inadempiente nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), settore carte di credito.

La segnalazione che la riguarda verrà rinnovata ogni mese fino a quando MPS non porterà a bilancio la perdita e/o non cederà a terzi il credito vantato nei suoi confronti.

Per risolvere il problema bisognerebbe rimborsare il saldo rimasto a debito delle due carte revolving: dopo tre anni dalla regolarizzazione la posizione verrebbe oscurata.

1 Luglio 2020 · Michelozzo Marra


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