Legittima la segnalazione in centrale rischi mentre è in corso un contenzioso giudiziale?


Segnalazione centrale rischi, segnalazione in centrale rischi Banca d'Italia e nei sistemi di informazione creditizia - tempi di permanenza





Premesso che abbiamo una SNC 2 soci in liquidazione da dicembre 2016 ed io sono il liquidatore.

Abbiamo 3 banche:
– la prima con finanziamento chirografario (rate in pari) e fido cassa di 1800 euro (che scala di 200 euro ogni mese).
– la seconda quella con l’esposizione maggiore con mutuo con ipoteche di 2 grado sulle rispettive prime abitazioni (rate in pari) e fido ipotecario di 30.000 euro “piantato” al 99% della capienza. Con questa banca siamo in causa per usura.
– la terza con debito residuo di un finanziamento per euro 9000, con cui era partito un piano di rientro che però abbiamo interrotto in attesa di arrivare a poter proporre un saldo e stralcio e chiudere il tutto.

Oggi mi chiama il direttore delle seconda banca (quella con cui siamo in causa) e dice che hanno visto in centrale rischi della Banca d’Italia la costituzione in mora per 9000 (la terza banca).

Mi ha invitato gentilmente, visto l’esiguità della cifra, di aggiornarlo velocemente su come intendiamo risolvere la cosa.

Dice che in questi casi la banca può procedere al recupero nonostante siamo in pari con le rate del mutuo.

Gli ho fatto presente che essendoci un giudizio in corso ci era stato detto dai legali che l’operatività della banca, fino a che siamo regolari nel pagamento delle rate, è bloccata.

Preso alla sprovvista mi ha detto che se nel mutuo è prevista una clausola per cui in caso siamo insolventi verso altri istituti loro possono muoversi comunque.

Ho letto il contratto ed in effetti sembra ci sia questa clausola, ma visto che il giudizio è ancora in corso è davvero possibile che la banca possa agire comunque e recuperare il credito?

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che esse concedono ai loro clienti.

Gli intermediari sono obbligati (per legge) a segnalare l’intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro.

Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti

I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vanno comunque segnalati, a prescindere dall’importo. L’obbligo permane anche se è in corso un contenzioso giudiziale con il cliente, fino a quando la sentenza che, eventualmente, porta a zero l’esposizione debitoria, non passa in giudicato.

26 Maggio 2017 · Simonetta Folliero


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