Legge antiriciclaggio – Segnalazione anagrafe tributaria dei movimenti bancari


Norme antiriciclaggio - limiti di utilizzo del contante





Che tipo di segnalazioni saranno obbligate a fare le banche e gli intermediari finanziari in relazione ai movimenti del conto corrente ed alla legge antiriciclaggio?

Le banche, Poste Italiane, gli intermediari finanziari, le società di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, a decorrere dall’1.1.2012, sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria:

  1. le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con i clienti;
  2. le informazioni relative ai rapporti con i clienti;
  3. l’importo delle operazioni effettuate con i clienti.

In particolare,la circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento su conto corrente di contante superiore ai 999 euro non concretizzano automaticamente una violazione.

Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.

La precisazione si è resa necessaria dal momento che numerose banche hanno provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia).

Occorre, peraltro, sottolineare come costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF:

  1. in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti;
  2. in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.

In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11.10.2010 n. 297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono:

  1. valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;
  2. raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia.

In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

25 Febbraio 2012 · Patrizio Oliva


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