Se sono stato già pignorato per debiti con privati il prossimo si mette in coda?


Pignoramento stipendio





Ho uno stipendio di 2 mila e quattrocento euro mensili sul quale è già in corso un pignoramento per debiti con una finanziaria di 240 euro mensili.

La mia ex, che ha un lavoro, mi ha pignorato 350 euro/mese perché non versavo l’assegno di mantenimento ai figli. Ho ancora in corso una cessione del quinto residua che impegna 170 euro di trattenuta sulla busta paga.

Altri 240 euro (10% dei 2.400 che prendo) se li ciuccia lo stato per cartelle esattoriali dovute a tasse non pagate nel periodo in cui facevo libera attività (prima di chiudere l’impresa e mettermi sotto padrone).

A giorni mi è arrivata la notifica di una sentenza (causa persa) per assegni a vuoto con cui saldai dieci anni fa un fornitore. Il giudice mi ha condannato a pagare più 150 mila euro. Sono sicuro che prima di Natale mi arriverà un precetto.

La domanda è questa: visto che già ho un pignoramento per un debito con privati, questo fornitore si dovrà mettere in coda per pignorare lo stipendio pure lui?

Purtroppo le cose non andranno come lei spera: il massimo pignorabile per debiti di natura ordinaria (privati cittadini, banche e finanziarie) è del 20% di quanto percepito in busta paga dal debitore, al netto degli oneri fiscali e al lordo delle cessioni del quinto in corso. Il 20% di 2.400 euro (lo stipendio attuale) è di 480 euro: quindi il fornitore beneficiario degli assegni a vuoto avrebbe diritto a 240 euro al mese. In questo modo, infatti, il suo stipendio sarebbe gravato complessivamente da un prelievo del 20% per pignoramenti riconducibili a inadempimenti relativi a debiti di natura ordinaria, in osservanza alla legge.

Per sua fortuna, tuttavia, l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che i debiti di natura ordinaria (finanziaria e fornitore pagato con assegni scoperti), quelli di natura esattoriale (pignoramento azionato da Equitalia per tasse non versate), quelli di natura alimentare (il pignoramento avviato dalla ex) e le cessioni volontarie del quinto, non possano gravare complessivamente sullo stipendio percepito dal debitore esecutato per un importo superiore al 50% della busta paga.

Ora, poichè i pignoramenti preesistenti e la cessione incidono già fino a mille euro (240 alla finanziaria, 240 a Equitalia, 350 alla ex, 170 per la cessione) con i 280 al fornitore andremmo a finire a 1280 euro che rappresentano più della metà dello stipendio attualmente percepito.

Alla fine, pertanto, per quadrare il cerchio e rendere l’azione esecutiva nei suoi confronti aderente a quanto stabilito dalla normativa vigente, il giudice dell’esecuzione adito assegnerà al fornitore beneficiario degli assegni scoperti da lei a suo tempo emessi, solo ulteriori 200 euro al mese.

1 Novembre 2017 · Tullio Solinas


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