Se dovessi richiedere una nuova cessione del quinto me la concederebbero, anche se sono un cattivo pagatore?


Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi, cessione del quinto





Dove appare una cessione del quinto non pagata? Se dovessi richiedere una nuova cessione del quinto (ritrovato il lavoro perso) me la potrebbero concedere? Oppure apparirebbe quella andata insoluta?.

Il nominativo del debitore inadempiente nel rimborso di un prestito erogato da una finanziaria appare nella centrale rischi privata di cui la finanziaria fa parte: si tratta della banca dati a cui la finanziaria aderisce, pagando un corrispettivo, ed obbligandosi ad alimentare l’archivio con la segnalazione degli omessi o ritardati pagamenti delle rate dei propri clienti, ricevendo in cambio la facoltà di poter visualizzare le esposizioni debitorie “sospese” di clienti delle altre società aderenti al circuito. In più, il gestore arricchisce l’archivio con i dati acquisiti nei tribunali e inerenti soggetti coinvolti in decreti ingiuntivi, pignoramento di beni, iscrizioni ipotecarie legali eccetera.

In Italia operano, soprattutto, la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), il CTC (Consorzio per la Tutela del Credito), la società Experian-CERVED. Esistono poi centrali rischi specializzate in nicchie di mercato come ASSILEA, in cui vengono censite le posizioni debitorie di soggetti che non hanno onorato i contratti di leasing sottoscritti.

Tutti i creditori istituzionali, banche, poste e finanziarie, hanno l’obbligo di segnalare alla centrale rischi CR della Banca d’Italia le posizioni debitorie dei propri clienti che siano pari o superiori a 30 mila euro.

Per quanto riguarda la cessione del quinto si tratta dei una delle poche tipologie di prestito che vengono concesse a cattivi pagatori, soggetti coinvolti in un precedente fallimento e protestati: questo perché il finanziamento viene garantito dalle somme accantonate nel Trattamento di Fine Rapporto del lavoratore dipendente (la capienza del capitale prestato nel TFR è un prerequisito per un debitore interessato da precedenti “disguidi”) e dalla trattenuta operata alla fonte dal datore di lavoro.

In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro è comunque obbligato ad operare la trattenuta dovuta al creditore che aveva erogato il prestito dietro cessione del quinto durante la precedente esperienza lavorativa, conclusasi con licenziamento o dimissioni volontarie.

Il rinnovo di una cessione del quinto dello stipendio è vietato prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio (se come già accennato, sussiste la garanzia del TFR quando lavoratore abbia già fruito di tale facility non onorando il debito) salvo che sia stata effettuata l’estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.

12 Settembre 2017 · Genny Manfredi


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