Sanzione per assegno emesso ed incassato senza la necessaria clausola non trasferibile – Verrò segnalata alla CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria)?

L'importo delle sanzioni è stato fortemente ridotto dalla legge 90/2017 che ha modificato le disposizioni del precedente decreto legislativo 231/2007


DOMANDA

Circa due mesi fa, per errore ho provato ad incassare tramite sportello automatico un assegno superiore ai mille euro che non aveva la clausola non trasferibile e ho dimenticato di firmare: ho subito chiamato la banca per capire come averlo indietro ma mi è stato detto che una volta inserito l’assegno, dovevo aspettare i tempi dei controlli in sede centrale e poi l’avrei ricevuto a casa.

Oggi mi ritrovo una sanzione da pagare perché segnalata all’antiriciclaggio. Al di la del pagamento che effettuerò volevo chiedervi se e come capire se sono stata segnalata al CAI OPPURE se pagando la sanzione, evito la segnalazione alla CAI. Ho timore che tutto ciò possa creare problemi con una futura richiesta di un mutuo. Grazie

RISPOSTA

Come sappiamo, è obbligatorio apporre la clausola non trasferibile su modulo di assegno bancario o postale di importo pari o superiore a mille euro: per incassare un assegno, bancario o postale, di importo fino a 999,99 euro, sprovvisto della clausola non trasferibile, è necessario effettuare la girata dell’assegno.

La violazione delle norme appena indicate comporta una sanzione amministrativa comminata al trasgressore dal Prefetto territorialmente competente, per violazione delle norme antiriciclaggio, ma non ha come conseguenza la segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), segnalazione che interviene esclusivamente per l’emissione di assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista.

Oggi, dopo l’entrata in vigore della legge 90/2017 (che ha modificato le disposizioni del precedente decreto legislativo 231/2007) la sanzione ordinaria, per importi minori di 30 mila euro e senza ipotesi di sospetto riciclaggio, è pari al 10% dell’importo facciale dell’assegno (ad esempio 100 euro per un assegno da mille euro) e si applica solo se l’uso è occasionale e documentabile, ad esempio per un assegno emesso per l’acquisto di un veicolo o per spese mediche, e non per finalità di riciclaggio.

La sanzione ordinaria, per importi non inferiori 30 mila euro o con sospetto di riciclaggio, va da 3 mila euro a 50 mila euro, con minimo di 6 mila euro, come previsto dall’art. 63 del decreto legislativo 231/2007.

Prima delle modifiche la sanzione ordinaria, per importi facciali inferiori a 30 mila euro, era pari. come già accennato, ad un minimo di 6 mila euro) e spesso applicata anche a casi di buona fede, suscitando molte proteste.

Sia il soggetto che ha emesso l’assegno privo della clausola “non trasferibile”, che il beneficiario dell’assegno (chi l’ha incassato) sono responsabili e pagano la sanzione.
Per un assegno dell’importo facciale di mille euro, ad esempio, chi lo ha emesso paga la sanzione di cento euro, ed altrettanto paga, come sanzione, il beneficiario che incassa l’assegno.

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3 Aprile 2026