Saldo stralcio per il residuo di un mutuo finora regolarmente pagato


Accordo transattivo a saldo stralcio, mutuo, sospensione pagamento rate mutuo e prestiti





Il mio appartamento è gravato di un mutuo ipotecario con un debito originario di 150 mila euro: adesso il residuo è di 65 mila euro e si tratta di un mutuo regolarmente pagato. Un mese fa ho ricevuto una raccomandata da AMCO spa la quale mi informa che il mutuo è stato ceduto dalla mia banca e quindi le rate devono essere versate su un conto intestato ad Amco spa.

Purtroppo, visto la pandemia e la crisi di lavoro, sono un autonomo, sicuramente farò molta fatica a continuare a pagare il suddetto mutuo. Siccome posso avere l’aiuto di alcuni famigliari volevo sapere se è possibile chiedere ad AMCO spa un saldo e stralcio del residuo del mutuo, se si, volevo sapere eventualmente che cifra si potrebbe offrire per la chiusura totale a saldo e stralcio visto la cessione ad Amco spa e se gentilmente mi potreste fornire un Modello per tale richiesta.

La sua è una richiesta border line: il saldo stralcio si chiede quando il creditore, per ritardi ed omissioni nel pagamento delle rate, notifica al mutuatario la cosiddetta Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) con la quale richiede indietro, in un’unica soluzione, l’intero capitale residuo. Da tener presente tuttavia, che non è detto che l’accordo a saldo stralcio vada in porto, potendo il creditore scegliere la strada del pignoramento e dell’espropriazione della casa.

Al momento, le uniche strade percorribili sono l’estinzione del mutuo (senza sconto da saldo stralcio) o la sospensione del pagamento delle rate, con l’accesso al fondo CONSAP, che per l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato esteso anche ai lavoratori autonomi.

Il lavoratore autonomo, che sia stato costretto a sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica in corso e che abbia ottenuto il prestito prima del marzo 2019, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo erogato per l’acquisto della prima casa per:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;

La domanda di sospensione si presenta presso la banca mutuante o, nella fattispecie, presso AMCO: è irrilevante che il mutuo sia stato oggetto di cartolarizzazione.

16 Maggio 2020 · Piero Ciottoli


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