Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali solo su pochi settori di cartelle? (Legge n. 145/2018)


Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali





L’agenzia di riscossione dal 3 aprile 2019 sta usando un nuovo software per la simulazione delle cartelle ammesse per il saldo stralcio. Questo software indica quali debiti formeranno la base per il calcolo del saldo stralcio che verrà impostato secondo la classe da risultato dell’ISEE.

Ho 65 anni. Fino al 2008 sono stato amministratore di una società SAS e responsabile per tutti i debiti lasciati alla chiusura dell’azienda.

Per questo motivo sono rimaste delle cartelle aperte che si riferiscono a IVA, IRAP, INAIL, INPS aziendale e personale. Importo debito totale ben 120.000.

Di questo, solo un piccolo importo di ca. 5.000 Euro di IRPEF personale, viene preso in considerazione per fare la richiesta di saldo stralcio.

Può essere che il saldo stralcio con ISEE è stato previsto solo per l’IRPEF personale oppure si tratta di un equivoco?

Speravo di poter fare la così tanto lodata pace fiscale prima di andare in pensione. Ma con questo tipo di pratica nessuno potrà fare la pace fiscale.

Mi chiedo poi perché la visualizzazione del debito da cartelle sul portale dell’agenzia di riscossione è completamente inaffidabile. Non quadra assolutamente con i rendiconti che poi ti stampano sul momento. Incredibile. Importi che prima erano nella sezione “saldato” poi te li ritrovi come debito. Certi numeri di cartelle che prima li trovi sotto la voce IRPEF poi te li ritrovi sotto la voce INPS. I codici delle cartelle che non corrispondono. Come fa un cittadino a tenere sotto controllo la sua situazione di debito, se di quello che viene pubblicato non ci si può fidare?

La definizione agevolata a saldo stralcio, ex legge 145/2018, si applica ai carichi esattoriali derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, cioè in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Quindi, niente definizione agevolata a saldo stralcio per debiti esattoriali derivanti da avvisi di accertamento avendo omessa la dichiarazione IRPEF o IVA quando avrebbe dovuto essere presentata e, conseguentemente, per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al reddito accertato d’ufficio, ma mai dichiarato.

6 Aprile 2019 · Paolo Rastelli


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