Convenienza di un accordo a saldo e stralcio fra debitore e creditore cessionario per un debito non censito nella CRIF e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia

La vantaggiosità dell'offerta va valutata in rapporto all'entità del credito, all'importo della proposta di saldo stralcio, al patrimonio del debitore












A mia moglie è stata proposta la possibilità, apparentemente vantaggiosissima, di estinguere un debito residuo molto importante (tramite saldo e stralcio), conseguenza di una vendita all’asta (tra il 2004 ed il 2005) di due immobili da parte dell’istituto San Paolo Intesa (oggi Banca Intesa): il credito è stato ceduto inizialmente (con la dicitura: pro soluto)ad Oasis Securitisation SRL, la quale lo ha ceduto a Guber Banca Spa attuale titolare del credito. Il credito vantato non risulta in banche dati: Crif e Banca d’Italia. Chiedo come procedere in questi casi?

La mancata iscrizione del nominativo del debitore inadempiente nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria non preclude la possibilità da parte del creditore di aggredire i beni di cui è proprietario, comproprietario o comunista il debitore inadempiente.

Quindi, la valutazione della vantaggiosità dell’offerta va effettuata in relazione all’entità del credito vantato dal creditore cessionario, all’importo proposto a saldo stralcio della posizione debitoria corrente, nonché al patrimonio aggredibile del debitore.

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17 Novembre 2023 · Annapaola Ferri