Dopo due anni (nei quali non sono state portate avanti operazioni di recupero) chiedo la possibilità di sanare la mia posizione debitoria mediante una proposta di saldo a stralcio.
Ricevo risposta positiva tramite delibera di adesione, avendo per oggetto: Accordo transattivo avente ad oggetto l’esposizione debitoria e numero pratica xxxxx.
All’interno della stessa è riportato l’importo che proposto e la data con i riferimenti per poter fare il bonifico.
Da nessuna parte viene da loro menzionato il fatto che accettano una proposta di saldo a stralcio e trovo sotto i dettagli dell’accordo la seguente dicitura: Evidenziamo peraltro che l’accettazione della proposta non costituisce in nessun caso novazione del rapporto precedente e La invitiamo, cortesemente, a comunicarci eventuali problemi nel pagamento dei titoli onde evitare che il mancato accredito possa dar luogo a protesti, restando, peraltro, inteso che, in caso di mancato, parziale, revocato o ritardato pagamento dell’importo pattuito entro il termine stabilito, da considerarsi essenziale, il presente accordo si intenderà risolto, le somme pervenute saranno imputate in conto del maggior credito secondo i criteri di imputazione previsti dal Codice Civile e ci riterremo liberi di esperire e/o continuare le azioni legali per il recupero del credito vantato.
Tutti i costi e le spese, ivi incluse le tasse e le imposte, relativi al presente accordo nonché ogni altra spesa e/o costo e/o onere comunque relativi e/o connessi e/o conseguenti alla transazione saranno esclusivamente ed integralmente a Suo carico. Ad avvenuta ricezione della somma convenuta la posizione in oggetto sarà considerata definita.
Non riesco a capire che cosa significa novazione e perché non si parla di saldo a stralcio.
Nell’ambito del recupero crediti, il termine saldo stralcio, pur essendo entrato nell’accezione comune, non è propriamente tecnico e per questo non se ne fa riferimento nella lettera di adesione alla sua proposta.
Quale messaggio intende, in poche parole, veicolarle l’attuale creditore con il testo della comunicazione?
Dire che la proposta non è una novazione vuol dire, in pratica, che se lei non dovesse rispettare integralmente il piano di rientro concordato, con pagamenti puntuali per scadenza e precisi nell’importo, la proposta perderà la sua validità e le somme eventualmente corrisposte andranno a stornare il credito originario e non quello indicato nell’accordo transattivo.
Facciamo un esempio. Lei deve 10 mila euro, ma riesce a spuntare un accordo in base al quale il creditore riduce la pretesa a 5 mila, condizionandola però da un pagamento rateale mensile di 1000 euro. Supponiamo che dopo il terzo mese, dopo aver cioè versato 3 mila euro, lei, per qualche contingente motivazione, smettesse di pagare.
Poichè, secondo quanto scrive l’attuale creditore, la proposta di accordo a saldo stralcio non sarebbe da considerarsi una novazione (cioè un rinnovo dell’obbligazione originaria pari a 10 mila euro), lei risulterebbe ancora debitore di 7 mila euro, e non di 2 mila.
Per inciso, va aggiunto che indipendentemente da cosa scrive il creditore, nel modo in cui l’accettazione è stata formulata (vincolata comunque al rispetto di nuovi accordi sottoscritti) essa rappresenta, senza alcuna ombra di dubbio, una novazione del contratto originario.
Voglio dire, cioè, che se si verificasse lo scenario ipotizzato e lei ricorresse in Tribunale contro una successiva pretesa del creditore per il rimborso dei presunti 7 mila euro residuali, il giudice le darebbe ragione, disponendo il pagamento di soli 2 mila euro.
27 Novembre 2014 · Annapaola Ferri