S.n.c con socio uscente e fideiussione bancaria






Ho una ditta snc con mia sorella in società al 50%, ma il legale rappresentante con firma sono io: mia sorella vuole uscire dalla società, e visto che si tratta di una società di persone, mi domandavo cosa succede dal momento che rimane un solo socio. Va cambiata o trasformata la società?

La ditta attualmente ha un fido bancario usato per il 60 % dell’importo . Mi chiedevo qualora da solo non riuscissi ad andare avanti e adempiere ai miei obblighi verso la banca, nel senso che arrivo ad usare tutto il fido e per qualche ragione la banca mi chiede di rientrare o mi fa chiudere, possono rifarsi su mia sorella anche se non piu socia della ditta? Nel senso possono recuperare i crediti che avanzano dalla ditta anche da Lei, pignorando i suoi beni?

La società in nome collettivo è una società di persone e nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, cioè per i debiti contratti nell’esercizio dell’attività sociale.

Ciò significa che per i debiti sociali i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto con il proprio conferimento (responsabilità illimitata), e inoltre che i creditori della società, possono rivalersi, per l’intero ammontare dei loro crediti, sul patrimonio di uno qualunque dei soci, i quali rispondono l’uno per l’altro (responsabilità solidale).

Questo tipo di responsabilità nasce dal fatto che le società di persone non sono dotate di personalità giuridica e pertanto le obbligazioni sociali si ricollegano direttamente ai soci, che sono i veri debitori.

Tuttavia, pur non esistendo un soggetto collettivo al quale riferire la titolarità dei beni sociali, queste società sono dotate di una certa autonomia patrimoniale, nel senso che i beni sociali, essendo destinati allo svolgimento dell’attività comune, formano un complesso distinto dal patrimonio personale dei soci, e su tali beni dovranno rivalersi in prima istanza i creditori della società.

L’autonomia patrimoniale viene pertanto a mitigare la responsabilità dei soci, i quali godono del cosiddetto“beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale”: i creditori sociali dovranno quindi cercare di soddisfarsi dapprima sui beni sociali e soltanto se questi risulteranno insufficienti potranno aggredire i beni personali dei soci.

Nelle società di persone, dunque, la responsabilità dei soci è limitata e solidale ma sussidiaria: essa scatta soltanto se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori sociali. I debiti e le fideiussioni assunte per lo svolgimento dell’attività, i contributi INPS, le tasse, le fatture non pagate, ricadono comunque sulla compagine sociale “fotografata” al momento in cui è stata contratta l’obbligazione, indipendentemente dall’eventuale uscita di scena di uno o più soci.

Concludendo, in caso di difficoltà economico finanziaria, qualora i creditori ritenessero le azioni esecutive nei confronti di sua sorella utili ed efficaci ad ottenere il rimborso dei debiti societari, sua sorella potrà pretendere che vengano escussi innanzitutto i beni della società e solo successivamente, il proprio patrimonio personale.

Dal momento in cui la snc resta con un solo socio, si hanno sei mesi di tempo per ricostituire una compagine sociale plurima. Allo scadere dei sei mesi, qualora dovesse permanere un solo socio, la snc va trasformata in srl unipersonale oppure sciolta.

5 Aprile 2012 · Giorgio Valli


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