Rottamazione auto: demolitore non provvede alla trascrizione al PRA della radiazione – Cosa fare?


Quando il demolitore non provvede alla trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) della radiazione - Cosa fare?





A seguito di un incidente stradale, ho portato la mia auto ad un centro raccolta veicoli a motore per effettuare la rottamazione: mi è stato rilasciato il certificato di rottamazione con cui il demolitore si impegna a demolire il mezzo e a far radiare l’auto dal PRA entro trenta giorni.

Successivamente, mi arriva a casa il foglio di mancanza di pagamento del bollo.

Così, dato che durante il periodo tributario l’auto era stata rottamata da tempo, mi sono attivato per ottenere il foglio di radiazione ai fini dell’esenzione del tributo.

Con mia grande sorpresa, però, ho scoperto che il veicolo non risulta radiato al PRA.

Cosa devo fare adesso?

Sono in ansia sia per i futuri pagamenti del bollo sia per problemi penali e amministrativi (magari l’auto circola ancora).

Se si vuole demolire un veicolo bisogna consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato oppure – nel caso in cui venga ceduto per acquistarne un altro – al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice.

Il gestore del centro di raccolta, oppure il concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, deve provvedere entro trenta giorni consecutivi dalla consegna del veicolo, alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) attraverso la presentazione della richiesta di “cessazione della circolazione per demolizione”.

Si devono consegnare al centro di raccolta autorizzato o al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, insieme al veicolo da demolire, anche le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà cartaceo (o il foglio complementare).

In presenza di Certificato di Proprietà digitale (CDPD), gli Autodemolitori sono direttamente autorizzati ad utilizzare il CDPD per richiedere la radiazione dal PRA.

Al momento della consegna del veicolo da demolire, il centro di raccolta, oppure il concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, è tenuto a rilasciare al proprietario/detentore del veicolo il “certificato di rottamazione” dal quale devono risultare i seguenti dati:

  • nome e cognome del proprietario/detentore
  • indirizzo del proprietario/detentore
  • numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell’impresa che rilascia il certificato
  • l’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione all’impresa
  • la data e l’ora di rilascio del certificato e la data e l’ora di presa in carico del mezzo
  • l’impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA
  • gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest’ultimo)

Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo, ad esclusione dei fini tributari, per i quali occorre sempre fare riferimento alle disposizioni normative delle singole Regioni.

In seguito alla radiazione del veicolo dal PRA (curata dal centro di raccolta o dal concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice cui è stato consegnato) viene a cessare l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), a carico dell’intestatario al PRA.

Pertanto è importante:

  • accertarsi, se si consegna il veicolo direttamente al centro di raccolta, che sia in possesso della prevista autorizzazione
  • L’elenco dei centri di raccolta autorizzati nella Provincia può essere consultato sul sito dell’Ufficio PRA. L’indirizzo web dell’Ufficio del PRA può essere consultato alla pagina Sedi e punti di servizio selezionando la Provincia di interesse.
  • esigere che il centro di raccolta o concessionario/succursale della casa costruttrice/automercato che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di rottamazione (recante i dati minimi di cui sopra)
  • conservare con cura il certificato di rottamazione per qualsiasi evenienza (in primo luogo di natura fiscale)
  • registrarsi al servizio AvvisACI per ricevere tramite mail o sms notizia dell’avvenuta radiazione al PRA.

Allo stato attuale, la c.d. legge Ronchi prevede che nel caso di radiazione di un veicolo, il veicolo debba, obbligatoriamente, essere conferito ad un centro di raccolta autorizzato dalla Provincia affinchè lo avvii alla demolizione e provveda agli adempimenti al PRA.

Il centro di raccolta prende in carico il veicolo e rilascia al proprietario una ricevuta che esonera il proprietario stesso da ogni futura responsabilità.

In verità ciò è vero solo se il demolitore provvede, nei tempi previsti, alla consegna della documentazione al PRA.

In caso contrario l’avvenuta demolizione non viene conosciuta dagli enti che prendono le informazioni dal Pubblico Registro.

E’ il caso della Regione, per la quale il veicolo risulta ancora circolante e richiede quindi all’intestatario il pagamento del bollo.

Capita purtroppo che il centro di raccolta per lo smaltimento non ottemperi agli obblighi di legge che gli impongono di procedere alla presentazione della formalità di radiazione per i veicoli che ha preso in carico al fine di rottamarli.

In questo caso l’intestatario, per tutelarsi, deve innanzitutto provvedere alla presentazione di un esposto presso i competenti organi di polizia.

Nell’esposto dovrà citare la circostanza della consegna al demolitire del veicolo, la data dell’avvenuto ritiro e gli estremi identificativi del centro di raccolta in questione.

E’ sempre meglio allegare una copia della ricevuta di presa in carico, a suo tempo, rilasciata dal centro di raccolta.

Con tale documentazione sarà possibile presentare al PRA istanza di perdita di possesso per inadempienza del demolitore.

28 Novembre 2019 · Giuseppe Pennuto


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