La mia famiglia possiede un immobile, ormai ridotto a rudere, in un piccolo paese di provincia del Molise, dove abitava mia nonna, ora deceduta: vorrei sapere se è possibile riqualificarlo utilizzando il superbonus 110%.
Potrei avere chiarimenti?
Le detrazioni al 110% introdotte dal decreto Rilancio possono riguardare anche gli immobili collabenti: il riferimento è a quelle unità immobiliari accatastate in categoria F2 non suscettibili di produrre reddito, si pensi ad esempio a un rudere.
Si arriva a tali conclusioni sulla base di specifici chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso del tempo.
I super bonus al 110% previsti dal decreto Rilancio: dall’eco bonus alle colonnine di ricarica
Il D.L. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, all’art. 119 ha introdotto detrazioni fiscali al 110% per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e a misure antisismiche sugli edifici adibiti ad abitazione principale.
Spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione è estesa all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Tali detrazioni si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché: - dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
In fase di conversione in Legge del decreto citato, con l’approvazione di specifici emendamenti, i bonus al 110% potrebbero essere estesi anche alle 2° case nonché a soggetti quali:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Fino alla conversione in Legge del decreto, sicuramente saranno proposte ulteriori modifiche.
Modifiche che potrebbero interessare anche le soglie di spesa ammesse alla detrazione.
Nello specifico sono agevolabili al 110% gli interventi di seguito individuati: - interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.Aanche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
13 Luglio 2020 · Gennaro Andele