A settembre l'attuale inquilino lascerà, finalmente, l'immobile che anni fa gli concessi in locazione: l'appartamento è ridotto in condizioni fatiscenti e fra l'altro, alcuni mesi fa, ho dovuto anche risarcire il proprietario dell'immobile sottostante al mio, per infiltrazioni causate da un allagamento riconducibile al traboccamento di una piscina gonfiabile che era stata installata sulla balconata. Come devo procedere per chiedere il risarcimento dei danni subiti? ...
Vizi dell'immobile locato - La risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni al conduttore
Il codice civile (articolo 1578) dispone che se, al momento della consegna, la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, nel qual caso si presume che il conduttore li abbia accettati consapevolmente, magari pattuendo un canone di locazione inferiore. Il locatore è tenuto, altresì, a risarcire al conduttore i danni derivati dai vizi della cosa locata, se non prova che, al momento della consegna, non era al corrente dell'esistenza dei vizi successivamente accertati. Nel caso di domanda di risoluzione del contratto, grava sul conduttore l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito; al locatore spetta, invece, di dimostrare che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal ...
Il danno da mancata riscossione dei canoni futuri per il locatore è compatibile con la richiesta di risoluzione del contratto ed è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del conduttore che ha dato luogo alla risoluzione. Infatti, il codice civile (articolo 1453) stabilisce che la parte possa chiedere, a sua scelta, o l'adempimento o la risoluzione per inadempimento, salvo in ogni caso il suo diritto a richiedere anche il risarcimento del danno. Pertanto, la parte adempiente, che chiede la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ha diritto al risarcimento dei danni, e fra i danni risarcibili, vi è ricompreso anche il mancato guadagno, se e in quanto esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell'evento risolutivo. Va tenuto conto, a tale proposito, dell'incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per la inadempienza dell'altra parte. Nè vale eccepire che, ...