Rischio pignoramento prima casa cointestata in separazione dei beni


Casa - pignoramento espropriazione e vendita all'asta, pignoramento assegni familiari, pignoramento stipendio





Mio marito ha appena ricevuto un atto di citazione per l’annullamento di una vecchia compravendita immobiliare (lui era il venditore) per supposti vizi occulti: presumibilmente ci sarà quindi un procedimento giudiziario ed esiste la possibilità che al termine dello stesso mio marito sia obbligato a restituire il corrispettivo di quella vendita, che, peraltro, non ha mai percepito perché tutto il ricavato è stato trattenuto dal fratello (comproprietario e procuratore per la vendita).

Vorrei capire che impatto rischia di avere questa situazione sul patrimonio della mia famiglia.

Premetto che il matrimonio è stato fatto in regime di separazione dei beni nel 2009. La vendita immobiliare di cui sopra è avvenuta nel 2010.
Nel 2015 io e mio marito abbiamo acquistato una casa (prima casa di residenza) cointestata al 50%, che è stata pagata per metà da me con bonifico diretto ai venditori e per la restante metà accendendo un mutuo cointestato al 50%, ma le cui rate sono integralmente versate da mio marito tramite addebito diretto da parte della banca sul suo conto personale.

In caso di pignoramento, la casa cointestata è a rischio? Quali eventuali azioni potrei fare per evitare che sia attaccabile (acquisto dell’altro 50% della casa con accollo integrale del mutuo? Separazione legale e intestazione della casa ai figli piccoli?).

E per quanto riguarda lo stipendio di mio marito, c’è un limite minimo che non è pignorabile? Il suo netto sarebbe di circa 1400 € mensili, ma con assegni familiari e detrazioni per i figli a carico arriva a 1600 €, che sono quasi totalmente assorbiti dalla rata del mutuo e da una rata Equitalia (in corso già da un paio di anni).

Grazie

Gli assegni familiari sono pignorabili solo per inadempimento rispetto a crediti alimentari (assegno di mantenimento per coniuge separato, assegno divorzile, assegno di mantenimento per figli, alimenti dovuti a familiari indigenti): quindi, se il creditore ordinario deciderà di procedere con il pignoramento della busta paga di suo marito, arriverà a prelevare fra i 280 euro e i 320 euro mese (dipende dall’entità degli assegni familiari al netto delle detrazioni per familiari a carico).

Sicuramente, è pignorabile il 50% della casa familiare cointestata con suo marito: il che potrebbe precludere (qualora l’immobile non risultasse comodamente divisibile) alla espropriazione e vendita all’asta dell’intero, con assegnazione della metà del ricavato al coniuge non debitore in regime legale di separazione dei beni. Ma molto dipende dall’importo del mutuo ancora da pagare.

Suo marito potrebbe venderle il 50% di proprietà della casa, fermo restando che l’atto di compravendita sarebbe suscettibile di azione revocatoria da parte dei creditore nei cinque anni successivi al perfezionamento del passaggio di proprietà: il che vuol dire che per avere chances di successo l’operazione dovrebbe essere portata a termine quanto prima rispetto alla pronuncia del giudice nella causa di annullamento della compravendita per vizi occulti.

29 Aprile 2019 · Ludmilla Karadzic


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