Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Rischio pignoramento immobile per debiti esattoriali. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
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Ho 150mila euro di debiti con Agenzia delle entrate riscossione: ho una casa di proprietà con residenza con cui vivo con la mia famiglia e nel 2015 ho ereditato 1/6 di un immobile. Son sempre stato tranquillo circa l’impignorabilità della casa in cui sono residente, ma mi pare di aver capito che nel mio caso la legge dice che possono pignorare entrambi gli immobili? Vorrei anche una vostra considerazione personale al riguardo su come ADER potrebbe agire.
Agenzia delle Entrate Riscossione non può espropriare se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Altrimenti, Agenzia delle Entrate riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. Inoltre, il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, e’ inferiore all’importo indicato nel comma uno: in pratica, non può essere avviato il pignoramento se il valore dei beni (prezzo base ai fini della vendita forzata) al netto delle passività ipotecarie (ipoteche iscritte da terzi diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione e di grado superiore a queste ultime) è inferiore ai 120 mila euro.
Questo è quanto dispone l’articolo 76 del DPR 602/1973.
Conviene allora, per evitare problemi, alienare quanto prima la quota detenuta per 1/6, onde evitarne pignoramento ed espropriazione e al fine di essere eventualmente obbligato a presentare ricorso al giudice dell’esecuzione (con perdita di tempo ed esborsi di parcelle professionali) qualora l’Agenzia delle Entrate Riscossione decidesse (si tratta di una possibilità remota ma non escludibile a priori) di ipotecare ed espropriare proprio l’immobile in cui il debitore risiede.
30 Giugno 2019 · Paolo Rastelli
Pare debba essere obbligatorio anche che la somma di tutti i patrimoni posseduti sia maggiore o uguale a 120 mila. A tal proposito, come si calcola il patrimonio immobiliare? Valore catastale di ciascun immobile, oppure valore di ciascun immobile/ numero proprietari. E quindi a seconda della quota posseduta?
L’articolo 76 del DPR 602/1973 non accenna anche alla somma dei patrimoni, ma solo all’entità complessiva del debito esattoriale e il valore a base d’asta dell’immobile pignorato (o degli immobili pignorati): come si legge nell’intervento precedente, non può essere avviato il pignoramento se il valore dei beni (prezzo base ai fini della vendita forzata) al netto delle passività ipotecarie (ipoteche iscritte da terzi diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione e di grado superiore a queste ultime) è inferiore ai 120 mila euro.
1 Luglio 2019 · Chiara Nicolai
Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:
• l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
• il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
• sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.
Questo è quanto c’è scritto sul sito ufficiale di agenzia delle entrate riscossione, come va interpretato? E se potete anche rispondermi sul modo in cui si calcola il patrimonio immobiliare complessivo.
La guida a cui lei accenna e della quale abbiamo preso visione non specifica si debba calcolare il valore dell’immobile da pignorare ed espropriare. L’articolo 52 del dpr 602/1973 chiarisce che Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi dell’articolo 68 con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e’ rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso. L’articolo 68 stabilisce che se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e’ determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e’ stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e’ richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati. Da questi elementi possiamo concludere che il valore di un immobile, nella procedura esecutiva (nel senso che viene poi assunto a base d’asta), è quello commerciale stimato da un professionista del settore.
1 Luglio 2019 · Annapaola Ferri
Accedendo all’estratto di ruolo online vi trovo nella sezione “procedure attivate” la dicitura Ipoteca Gestore partita nel 2015. L’ipoteca viene di solito trascritta per entrambi gli immobili? oppure è possibile che uno dei 2 sia ancora libero? Purtroppo da una visura ipocatastale per soggetto non è chiaro, vi trovo solo la dicitura “Iscrizione ipoteca derivante da ruolo/immobili siti in Comune in cui si trovano.
Bisogna allora procedere a due visure ipocatastali per immobile, indicando per ciascuno l’indirizzo dell’immobile oppure, meglio, Foglio e Particella catastali.
1 Luglio 2019 · Simone di Saintjust
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