Il 27 di maggio mi verrà accreditata sul conto corrente che ho presso la banca dove ho lavorato, una somma corrispondente alla pensione integrativa di 235 euro mensili capitalizzata una tantum circa 50 mila euro netti.
Ho ricevuto il 19 aprile una messa in mora per 65 mila e mi si indicano 10 gg per contattarli e trovare accordo altrimenti vie legali.
Ho pensione con cessione volontaria: Equitalia rateizza 123 euro mese, fitto 700 euro e auto in procinto di blocco.
Domanda: riusciro ad arrivare al denaro prima di decreto ingiuntivo esecutivo e in caso contrario possono prendere tutto o solo un quinto?
Cosa consigliate?
Se l’importo accreditato in conto corrente scaturisce dall’esercizio, una volta raggiungi i requisiti per la pensione obbligatoria, dell’opzione di liquidazione della propria posizione individuale per un massimo del 50 per cento del capitale accumulato, così come previsto dalla normativa che regola la pensione complementare, allora il pignoramento non può eccedere il 20% dell’importo accreditato.
Ho ricevuto il 19 aprile una messa in mora per 65 mila e mi si indicano 10 gg per contattarli e trovare accordo altrimenti vie legali.
Se si teme il pignoramento del conto corrente una volta che vi siano affluiti i 50 mila euro versati dal gestore del fondo pensione, la cosa è altamente improbabile, perché il creditore dovrebbe sapere esattamente quando verrebbe accreditata la somma e sincronizzare la notifica del pignoramento alla banca con precisione chirurgica, considerando che il debitore può benissimo prelevare il contante dal conto corrente appena disponibile e depositarlo in una cassetta di sicurezza, oppure trasferirlo su un altro conto corrente fiduciario.
Peraltro, i tempi appaiono stretti, anche se il creditore ottenesse un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, dal momento che la trattativa richiederà l’elaborazione e la valutazione di piani di rimborso e qualche settimana di riflessione prima di un eventuale rottura con il ricorso alle procedure giudiziali. Insomma, la capacità diplomatica del debitore di trattare tergiversando, assume un ruolo chiave in questa specifica situazione.
Per finire, il canone di locazione da corrispondere mensilmente non incide su un eventuale pignoramento della pensione.
A questo proposito, va aggiunto che i prelievi relativi a cessione del quinto, pignoramento esattoriale preesistente e nuovo pignoramento non potranno superare la metà dell’importo spettante al pensionato al netto degli oneri fiscali.
Il 20% del pignoramento eventualmente azionato dal creditore procedente per il debito di 65 mila euro, andrebbe calcolato sulla pensione diminuita del minimo vitale.
21 Aprile 2016 · Giorgio Martini