Riscatto contributivo per periodi di astensione facoltativa in maternità

Riscatto contributivo per periodi di astensione facoltativa in maternità


DOMANDA

Sono vicina alla pensione anticipata (quota 41), avendo perso il lavoro volevo chiedere se era possibile riscattare i periodi di maternità/astensione facoltativa relativi all’anno 1989 per un totale di 337 giorni: preciso che prima della maternità ero in disoccupazione agricola (da estratto conto contributivo). Ho letto diverse circolari inps le quali affermavano di poter riscattare un massimo di sei mesi, ma non ho ben compreso se ci fosse un termine massimo entro quale presentare la domanda di riscatto o se posso farlo ancora oggi.


RISPOSTA

Attualmente, la normativa riformata dalla legge Fornero, prevede la facoltà di riscattare periodi di astensione facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro (dunque anche quando l’evento cade in un periodo di disoccupazione): la lavoratrice può riscattare un periodo non superiore a cinque anni qualora vanti un’anzianità contributiva pari ad almeno un quinquennio. Se i periodi di astensione facoltativa sono collocati all’interno del rapporto di lavoro, l’Inps accredita i contributi figurativi che non sono riscattabili.


10 Luglio 2020 - Tullio Solinas


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