Ho diritto al risarcimento per mancanza di firma contratto di lavoro determinato?


L'omessa sottoscrizione del contratto di lavoro non comporta la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.





In data 12 dicembre 2017 contattavo una società di Vigilanza Privata per una eventuale assunzione lavorativa: dopo qualche giorno, e attraverso un colloquio verbale senza firmare nessun contratto e senza ricevere nessuna lettera di assunzione, mi veniva detto che avrei iniziato a lavorare da subito con un contratto a tempo determinato per tre mesi. Uniche firme apposte furono quelle inerenti il ritiro del vestiario, e l’informativa sulla privacy. Agli atti dell’Ufficio del Lavoro risulta solo la comunicazione UNILAV da parte del datore di lavoro. Ho prestato servizio fino al 31 marzo 2018, dopodichè non ho più ricevuto ordini di servizio, ma solo una telefonata in cui mi si diceva che l’appalto era scaduto ed il cliente non lo aveva rinnovato e che quindi potevo ritenermi licenziato. Ho sentito dire che in questi casi, la Legge prevede che il contratto mai firmato,si trasformi in contratto indeterminato o in alternativa al lavoratore và corrisposto un mancato preavviso. Faccio presente di aver ricevuto i cedolini paga sempre con un mese di ritardo, e solo a mezzo e-mail, senza mai firmarli. Premesso che non sono interessato ad una eventuale trasformazione del contratto, vorrei sapere se posso richiedere il risarcimento per mancato preavviso e quanti giorni ho per l’impugnazione. (Partono dal 12 dicembre 2017 o dal 31 marzo 2018?).

Il contratto a termine deve essere stipulato per iscritto e copia dell’atto scritto deve essere consegnato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione: in caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo indeterminato.

Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 18512/2016, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere contestualmente sottoscritto dal lavoratore nel momento in cui ha inizio la prestazione; la scrittura non è necessaria solo quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

Sull’eventualità di una sottoscrizione intervenuta dopo i 5 giorni, la giurisprudenza (Cassazione 18512/2016) ritiene che non possa essere eccepita la mancanza della forma scritta, ponendosi semmai il diverso problema della necessaria contestualità della sottoscrizione del contratto con l’inizio della prestazione lavorativa. Il che, in ogni caso, pur concludendo una condotta sanzionabile per il datore di lavoro, non comporta la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Vigente un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro, per poter legittimamente recedere con il licenziamento del lavoratore, deve dimostrare la sussistenza di una giusta causa, di un giustificato motivo oggettivo o di un giustificato motivo soggettivo, ovvero il licenziamento deve avvenire al termine di una procedura per la riduzione del personale.

Ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, in assenza di giustificato motivo, il datore di lavoro deve dare un preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL. Il CCNL di vigilanza, per lavoratori senza anzianità di servizio, dovrebbe prevedere un preavviso di almeno 15 giorni fino ad un massimo di due mesi in relazione al livello di inquadramento (nella fattispecie, non essendoci un contratto scritto, bisogna assumere come termine di preavviso i 15 giorni minimali).

Il datore di lavoro, tuttavia, può corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo di preavviso.

Non è necessario alcun preavviso nel caso in cui il recesso sia dovuto ad una giusta causa. in tal caso è il datore di lavoro ad aver diritto al versamento della indennità sostitutiva del preavviso.

5 Maggio 2018 · Tullio Solinas


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